Fonte:
Ministero della Salute
Decreto
legislativo 8 aprile 2003 n.95 "Attuazione della direttiva 2000/38/CE
relativa alle specialità medicinali" (G.U. del 3 maggio 2003) Già
conosciuto come decreto 44/97, il nuovo testo regolamenta il settore della Farmacovigilanza.
Secondo quanto esposto nel sito web del Ministero della Salute: "La
rete nazionale di farmacovigilanza si propone di fornire uno strumento
di comunicazione e di informazione a tutti i referenti della farmacovigilanza
di Regioni, ASL, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S. e delle industrie farmaceutiche.
Attraverso tale strumento, associato al relativo sistema di posta, i membri di
questa vera e propria comunità di esperti potranno segnalare e ricevere
informazioni sulle reazioni avverse dei farmaci. Il sistema opera come una rete
chiusa e riservata a cui possono accedere soltanto gli operatori delle strutture
sanitarie e delle industrie farmaceutiche che si siano registrati tramite un apposito
modulo del Ministero della Salute e che abbiano successivamente ricevuto i codici
di identificazione. Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente,
il sistema di farmacovigilanza consente ai referenti di ASL, Aziende Ospedaliere,
I.R.C.C.S. registrati di comunicare, attraverso apposite funzioni, le segnalazioni
spontanee ricevute dagli operatori sanitari (medici e farmacisti) relative alla
struttura di riferimento." Per quanto riguarda gli obblighi dei farmacisti
è importante segnalare quanto previsto all'art. 4 del DL.vo 8 aprile 2003:
"I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte
le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengano a conoscenza nell'ambito
della propria attività. Vanno comunque segnalate tutte le sospette reazioni
avverse osservate, gravi, non gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e da
farmaci posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente
dal Ministero della salute.... I medici e gli altri operatori sanitari devono
trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda,
tempestivamente, al Responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria
di appartenenza. I medici e gli altri operatori sanitari operanti in strutture
sanitarie private devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse,
tramite l'apposita scheda, tempestivamente, al Responsabile di farmacovigilanza
della ASL competente per territorio, direttamente o, nel caso di cliniche o case
di cura, tramite la Direzione sanitaria. I Responsabili di farmacovigilanza provvedono,
previa verifica della completezza e della congruità dei dati, all'inserimento
della segnalazione nella banca dati della rete di farmacovigilanza nazionale ..." Il
nuovo Decreto Legislativo modifica perciò quanto precedentemente previsto
in ordine alla tipologia delle reazioni da segnalare, in quanto si è passati
dall'obbligo di segnalazione di ogni sospetta reazione avversa, anche se già
nota e descritta, all'obbligo di segnalare solo eventi gravi e/o inattesi, per
i farmaci in commercio da tempo, e tutti gli eventi nel caso di farmaci nuovi
o di farmaci specifici sottoposti a monitoraggio intensivo. Scompare pertanto
il riferimento alla figura del farmacista in relazione alla farmacovigilanza dei
medicinali non soggetti a prescrizione medica (precedente testo dell' art. 4 DLvo
44/1997). Il DLvo 8 aprile 2003 n. 95 ha anche abrogato le sanzioni precedentemente
previste per i sanitari inadempienti rispetto agli obblighi di segnalazione, in
quanto il Ministero ritiene che per migliorare il sistema di farmacovigilanza
basato sulla segnalazione spontanea sia più importante puntare sugli aspetti
culturali e scientifici di questa attività piuttosto che su quelli sanzionatori. Certo
è che la filosofia del nuovo decreto, con la centralità degli operatori
sanitari come fonte di segnalazione delle reazioni avverse e la dichiarata limitazione
delle segnalazioni stesse a quelle di maggiore gravità lasciano poco spazio
alla segnalazione spontanea da parte del cittadino, possibilità introdotta
dall'art. 9 del DL 30.10.1987, n. Il modello di scheda per il paziente dovrebbe
comunque essere diffuso, a nostro avviso, tra la popolazione per ricordare la
possibilità di reazioni avverse derivanti dall'assunzione di medicinali
e come traccia delle informazioni da raccogliere da parte del paziente e/o dei
famigliari da trasmettere al proprio medico o farmacista per l'inoltro della segnalazione. Altre
fonti normative ·
Circolare n. 15 del 29 settembre 1999 - Integrazione alla circolare n. 12 del
24 settembre 1997 - Trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse. ·
Sostituzione del modello A allegato al decreto ministeriale 20 aprile 1991, recante
Approvazione dei modelli di schede e dello schema di relazione previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, recante il regolamento
di esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 ottobre
1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n.
531, sulle modalità di attuazione della farmacovigilanza attraverso le
strutture pubbliche. ·Decreto
7 agosto 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997.
·Circolare
n. 12 del 24 settembre 1997 Note esplicative al decreto legislativo 18 febbraio
1997, n. 44: "Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive
65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali". ·
Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, Attuazione della direttiva 93/39/CEE
che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali.
·Circolare
29 aprile 1993, n. 12-bis Farmacovigilanza: aspetti applicativi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 93 del 25 gennaio 1991. ·Approvazione
dei modelli di schede e dello schema di relazione previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, recante il regolamento di esecuzione
delle disposizioni di cui all'Articolo 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle
modalità di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche.
·Decreto
20 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.133 dell'8 giugno 1991.
·
Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, Regolamento di
esecuzione delle disposizioni di cui all'Articolo 9 del decreto-legge 30 ottobre
1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n.
531, sulle modalità di attuazione della farmacovigilanza attraverso le
strutture pubbliche. |