Fonte:
AIFA. 25 gennaio 2008
In relazione alle segnalazioni ricevute dalle autorità sanitarie
operanti sul territorio circa il rischio di errore nella dispensazione/utilizzazione
dei medicinali, ed alle conseguenti verifiche condotte dall'AIFA, si invitano
i titolari di AIC alla scrupolosa osservanza delle raccomandazioni di
seguito riportate.
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le
modifiche della rappresentazione grafica dell'etichettatura (limitatamente
a: colore/i di fondo e dimensione, tipo e colore dei caratteri di
stampa) non richiedono la presentazione di una specifica variazione
ad eccezione dei casi in cui la modifica interessi la denominazione
(comunque composta conformemente al d.lgs. 219/2006, art. 1.1.v e
art. 73.1.a); |
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le
modifiche suddette, quando effettivamente finalizzate all'identificazione
univoca di ciascuna singola confezione e quindi alla riduzione del
rischio di errore nella fornitura/somministrazione dei medicinali,
possono essere considerate, in termini generali, come raccomandabili
in quanto utile strumento di tutela della salute |
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è
comunque prioritariamente da raccomandare lo scrupoloso rispetto delle
regole che, con le stesse finalità, sono dettate dalla vigente
disciplina dei medicinali per uso umano e tra queste, in particolare,
quelle relative alla denominazione del prodotto medicinale; nella
predisposizione/valutazione dell'etichettatura occorre pertanto considerare
quale criterio prevalente la rappresentazione grafica della denominazione
completa e correttamente composta (vd. rif. sopra citati) nella massima
evidenza/chiarezza possibile |
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le eventuali scelte grafiche adottate riguardo a colori e/o dimensione
dei caratteri non devono compromettere o rendere meno chiara ed agevole
l'identificazione della denominazione , sia nella sua totalità
che nelle singole parti che la compongono (quali, ad esempio, il dosaggio
e/o la forma farmaceutica) |
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l'introduzione/sostituzione
di qualsiasi rappresentazione grafica che possa essere assimilata
ai segni o pittogrammi di cui all'articolo 79 del d.lgs. 219/2006,
comprese le riproduzioni fotografiche ed escludendo, invece, quelli
espressamente previsti da esatti riferimenti normativi, deve essere
richiesta con apposita, specifica domanda di variazione. |
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