LE NUOVE ETICHETTE DI PERICOLO PER LE SOSTANZE CHIMICHE IN COMMERCIO



Fonte: ISS-CSC. 1 dicembre 2010


Secondo il Regolamento CLP dell'1 dicembre 2010 detersivi, vernici, insetticidi, dispositivi medici e prodotti chimici dovranno presentare in etichetta il simbolo di pericolo. Inoltre diventa obbligatoria per le imprese la registrazione presso l'Agenzia europea delle sostanze chimiche di tutte le sostanze per quantitativi superiori a 1 ton/anno, regolamentando così le importazioni in UE di tali sostanze.

L’entrata in vigore del Regolamento 1907/2006/CE (REACH) e del Regolamento 1272/2008/CE (CLP) ha comportato l’introduzione di una serie di obblighi per l’industria, per gli organi di vigilanza e soprattutto comporterà numerosi cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. I cambiamenti sono iniziati nel corso del 2008 e continueranno sino al 2017 ma è l'1 dicembre 2010 che segna una data epocale per i sostanziali cambiamenti che avverranno nella gestione delle sostanze chimiche e delle loro miscele.
Dall'1 Dicembre 2010 infatti cambiano, nelle etichette per le sostanze chimiche in commercio, i pittogrammi (simboli), le nuove indicazioni di pericolo (Frasi H) e i consigli di prudenza (Frasi P). Pertanto i prodotti chimici in commercio dovranno essere etichettati in conformità al nuovo regolamento CLP con nuovi simboli e nuove frasi.
Il "Regolamento CLP" (CLP - Classification, labelling and packaging) è l’acronimo che sintetizza il titolo esteso che recita "REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006". Il Regolamento CLP norma la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze chimiche e delle loro miscele in funzione delle loro proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche e la loro successiva etichettatura per permettere l’immissione in tutto il mercato europeo.
Una delle conseguenze della classificazione é quindi l’etichetta di pericolo chimica dei prodotti chimici. L’etichettatura dei prodotti commerciali di maggior diffusione (detergenti, disinfettanti, solventi, vernici, insetticidi, dispositivi medici) prevede l’etichetta di pericolo nella quale sono raggruppate tutte le indicazioni per un uso corretto della sostanza o miscela come richiesto dal regolamento CLP art.17.
Le indicazioni principali richieste sono:
- i pittogrammi (simboli),
- le Indicazioni di pericolo (Frasi H)
- i Consigli di prudenza (Frasi P)
- il nome e i riferimenti del responsabile immissione in commercio,
- il numero di emergenza.

Pertanto l'etichetta delle sostanze o miscele chimiche in commercio è il mezzo per informare e formare tutti gli utenti non professionali (pubblico in generale, consumatori, ecc.) che utilizzano il prodotto commerciale. Agli utilizzatori professionali, insieme all’etichetta di pericolo, viene consegnata la Scheda Informativa di Sicurezza (SDS), come definita nell’allegato II al Regolamento REACH, che descrive in 16 punti tutte le informazioni e le indicazioni per un uso corretto e sicuro negli ambienti di lavoro e in tutte le fasi del ciclo produttivo della sostanza o miscela chimica. Il "Regolamento REACH" è l’acronimo che sintetizza il titolo esteso che recita Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals, REACH). Il Regolamento innova profondamente l'approccio per la gestione del rischio legato alla produzione e all’uso delle sostanze chimiche in ambito comunitario. Per le imprese l’atto più significativo che discende dal regolamento è la registrazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di tutte le sostanze prodotte o commercializzate in quantitativi superiori a 1 ton/anno per produttore o importatore.

DOCUMENTO ECHA