RIASSUNTO
Nel 2011 dovrebbero entrare in vigore modifiche al quadro legislativo
europeo di farmacovigilanza, dopo l'adozione degli emendamenti proposti
alla Direttiva 2001/83/CE
(di seguito "la Direttiva") relativa
al codice comunitario che regolamenta i medicinali per uso umano e al
Regolamento (CE) n. 726/2004 (di
seguito "il Regolamento") che ha
definito procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei
medicinali per uso umano e veterinario e ha istituito un'Agenzia europea
dei medicinali (EMA). Il Regolamento viene applicato 18 mesi dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Le modifiche alla Direttiva e al Regolamento indurranno cambiamenti nella
UE in termini di valutazione dei rischi connessi ai medicinali, nonché
alle modalità di recepimento della normativa armonizzata in materia
di sicurezza dei farmacia.
In questa revisione, il testo concordato tra il Parlamento e il Consiglio
europei
viene esaminato e confrontato con il quadro
legislativo di farmacovigilanza attualmente in vigore. Gli autori sostengono
che la nuova normativa migliori numerose incertezze nella legislazione
attuale, prevedendo quanto segue:
(i) ruoli precisi, responsabilità e obblighi per le principali
parti responsabili;
(ii) razionalizzazione del processo decisionale dell'UE in materia di
sicurezza dei farmaci, al fine di fornire misure che siano ugualmente
e pienamente attuate per tutti i principali prodotti e in tutta la Comunità,
per evitare un'inutile esposizione dei pazienti a rischi;
(iii) rafforzamento della trasparenza della sicurezza dei farmaci e della
comunicazione, in modo da migliorare la comprensione e la fiducia dei
pazienti e degli operatori sanitari, così come la penetrazione
delle avvertenze principali;
(iv) consolidamento della farmacovigilanza delle aziende, consentendo
loro di migliorare costantemente i sistemi riducendo gli oneri amministrativi;
(v) garanzia della raccolta proattiva e proporzionata di dati di alta
qualità rilevanti per la sicurezza dei medicinali attraverso la
gestione del rischio e il recupero di dati strutturati in forma di Post-Authorization
Safety Studies (PASS), insieme alla segnalazione di singoli casi e
alla reportistica periodica di sospette reazioni avverse da farmaci (ADR);
(vi) coinvolgimento nella farmacovigilanza delle figure interessate attraverso
la segnalazione diretta delle ADR sospette da parte del paziente e inclusione
dei pazienti e degli operatori sanitari nel processo decisionale;
(vii) la semplificazione delle attuali procedure comunitarie di farmacovigilanza
con conseguenti guadagni di efficienza sia per l'industria farmaceutica
che per i legislatori. Per la prima volta, le aziende possono essere legalmente
responsabili di effettuare PASS e studi di efficacia post-autorizzazione.
Le modifiche al Regolamento e alla Direttiva rafforzeranno la rete europea
di farmacovigilanza. Sarà istituito un comitato di valutazione
dei rischi per la farmacovigilanza (Pharmacovigilance Risk Assessment
Committee, PRAC), con sede presso l'EMA, che sarà responsabile
di tutte le questioni relative alla farmacovigilanza a livello europeo.
Saranno
rafforzate le tre banche dati europee (EudraVigilance,
EudraPharm e European Pharmacovigilance issues Tracking Tool),
così come sarà creato un portale per informare meglio il
pubblico su tutte le questioni relative alla sicurezza in discussione
a livello UE. Le audizioni pubbliche presso il PRAC miglioreranno la trasparenza
del processo decisionale, mentre i dettagli e i risultati di tutti i PASS
concordati con il PRCC saranno disponibili al pubblico.
|