Il
seguente testo è stato approvato nel corso dei lavori della Commissione
Consultiva Tecnico Scientifica (CTS) del 3 maggio 2011.
In seguito all'evidenza, in studi clinici condotti al di fuori dell'indicazione
autorizzata, di un'incidenza più elevata di seconde neoplasie in
pazienti trattati con lenalidomide, rispetto ai pazienti di controllo,
il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea
per i Medicinali (EMA) ha avviato una procedura di revisione del rapporto
beneficio-rischio della lenalidomide nell'indicazione autorizzata ed ha,
contestualmente, predisposto una NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE che ciascuna
agenzia nazionale, quindi anche l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
ha provveduto a recepire e divulgare (allegato1).
Inoltre si sottolinea che Revlimidè autorizzato nell'Unione Europea
(UE), in associazione con desametasone, per il trattamento dei pazienti
affetti da mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia.
Allo stato attuale, non vi è alcuna raccomandazione di ritardare,
modificare o limitare l'uso di lenalidomide per i pazienti trattati secondo
l'indicazione autorizzata in UE.
La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA ha ritenuto inoltre
opportuno predisporre una propria comunicazione con alcune raccomandazioni
sulla condotta da adottare per ogni utilizzo del farmaco, dando informazioni
più immediatamente applicabili alla realtà nazionale e fornendo
indicazioni più dettagliate relativamente alla necessità
di informare adeguatamente i pazienti e di procedere ad un'attenta valutazione
del profilo rischio/beneficio per ogni utilizzo del farmaco. La CTS ha
inoltre ritenuto, in via cautelativa, di sconsigliare tutti gli usi non
autorizzati del medicinale ad eccezione di quelli presenti nelle liste
ai sensi della legge 648/96 e di raccomandare la sospensione degli studi
clinici relativamente all'indicazioni mieloma multiplo in mantenimento
(pazienti di nuova diagnosi) (allegato 2). Si precisa che tale sospensione
deve intendersi relativa all'arruolamento di nuovi soggetti; per i soggetti
già in trattamento negli stessi studi sarà necessario che
il promotore provveda ad introdurre misure di monitoraggio aggiuntive
fornendo adeguata informazione a tutti i soggetti coinvolti (sperimentatori
e pazienti).
Tutto quanto sopra fino a nuove indicazioni EMA.
ALLEGATO
1
ALLEGATO 2
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