DECRETO 21 NOVEMBRE 2002 PUBBLICATO SULLA G.U. DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie Generale, n. 280 del 29 novembre 2002

DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Decreto
Modificazioni ed integrazioni al decreto 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della legge 8 agosto 2002, n. 178"

IL MINISTRO
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: "Riordinamento del Ministero della Sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'articolo 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;
VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica," con particolare riferimento all'articolo 8 comma 10;
VISTO il provvedimento della Commissione unica del farmaco 22 dicembre 2000 "Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all'articolo 9 commi 2 e 3, che dà mandato al Ministro della Salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, di redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
VISTO il Comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie terapeutiche omogenee" ai sensi del disposto di cui all'articolo 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" in particolare l'articolo 85, comma 1;
CONSIDERATO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
VISTO il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
CONSIDERATO l'Accordo del 22 novembre 2001 recante "Accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - supplemento ordinario n. 14 - della serie generale n. 19 del 23 gennaio 2002;
VISTO il D.M. 27 settembre 2002: "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della legge 8 agosto 2002, n. 178 " contenente la proposta della Commissione unica del farmaco relativa alla redazione dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottata nelle sedute del 9, 10 e 11 settembre 2002 e 24, 25 settembre 2002 per consentire al Ministro della Salute la compiuta attuazione della disposizione normativa sopra indicata e recante "Metodi-criteri per la redazione dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale", costituente l'allegato 1 parte integrante del Decreto sopra citato;
RITENUTO necessario, altresì, integrare l'allegato 1 del predetto D.M. 27 settembre 2002, elaborato dalla CUF in conformità alle osservazioni ritenute più corrispondenti alla Riclassificazione dei medicinali in atto, fornite direttamente dalle aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali, in ossequio all'art.4 del D.M. 27 settembre 2002;
VISTO il decreto ministeriale 4 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 261 del 7 novembre 2002;


DECRETA


Articolo 1
L'articolo 4 del D.M. 27 settembre 2002 è sostituito dal seguente
Articolo 4
1. "Per i medicinali a base dei principi attivi dell'allegato 4, parte integrante del presente decreto, le Aziende titolari della relativa autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare entro il 10 dicembre 2002, al Ministero della Salute - Dipartimento II - Direzione Generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza - Ufficio XIV - Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 Roma; e-mail: bif@sanita.it, fax 06.59943117 oppure 06.59943970 e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio Centrale di Segreteria CIPE - Ufficio farmaci - Via XX settembre 97, - 00187 Roma e-mail: dps.cipe.farmaci@tesoro.it, fax 06.47613725, l'eventuale nuovo prezzo con un ribasso percentuale non inferiore a quello indicato nella relativa colonna dell'allegato 4 denominata "Sconto farmaco".
2. Per i medicinali di cui al comma 1 che hanno un prezzo superiore di oltre il 13% rispetto al prezzo massimo compatibile a quello di rimborso, le Aziende titolari della autorizzazione all'immissione in commercio possono operare una riduzione complessiva del 20% di cui: 13% da praticare direttamente sul prezzo del medicinale che supera il "cut-off SSN" ed il restante 7% da praticare sui prezzi di altri medicinali del proprio listino collocati nella classe a) di cui all'art.8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed ancora coperti da brevetto, fino ad un livello tale che, sulla base dei consumi accertati per il 2001, comporti comunque un risparmio per il Servizio sanitario nazionale pari a quello indicato nella relativa colonna dell'allegato 4 denominata "Risparmio SSN". Nel caso in cui il valore complessivo delle riduzioni indicate nella colonna "Risparmio SSN" superi, nell'anno 2001, per i farmaci nella classe a), il 10% del fatturato ex-factory dell'Azienda singola o del Gruppo, qualora esistente, il risparmio derivante dalla riduzione dei prezzi non dovrà superare il 10% del fatturato. La comunicazione della riduzione del prezzo degli altri medicinali del listino, praticata dalle Aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, deve avvenire nel rispetto dei tempi di cui al comma 1.
3. Con successivo provvedimento del Ministro della Salute da adottarsi entro il 7 gennaio 2003, i medicinali di cui al comma 1 saranno collocati in classe a) o c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a seconda che il prezzo sia uguale o minore, o invece maggiore di quello massimo ritenuto accettabile ai fini della rimborsabilità".
Articolo 2
1. L'allegato 1 del D.M. 27 settembre 2002 è integrato dal documento "Integrazioni all'allegato 1 del D.M. 27 settembre 2002, relativo a "criteri adottati per la ristrutturazione del prontuario farmaceutico"" che è parte integrante del presente decreto.
2. L'allegato 3 del D.M. 27 settembre 2002 è integrato dal documento "Integrazione dell'allegato 3 recante "elenco delle categorie terapeutiche dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale inclusi nella classe a) art.8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n.537" " che è parte integrante del presente decreto.
3. L'allegato 4 del D.M. 27 settembre 2002 è sostituito dal rispettivo allegato 4 del presente decreto di cui costituisce parte integrante.
4. L'allegato 6 del D.M. 27 settembre 2002 è sostituito dal rispettivo allegato 6 del presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Articolo 3
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma
Il Ministro


Allegati DM 21 novembre 2002

ALLEGATO 1
Integrazioni dell'allegato 1 del D.M. 27 settembre 2002

ALLEGATO 3
Integrazione dell'allegato 3 D.M. 27 settembre 2002

ALLEGATO 4
Sostituzione dell'allegato 4 del D.M. 27 settembre 2002

ALLEGATO 6
Sostituzione dell'allegato 6 del D.M. 27 settembre 2002