Fonte:
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp Roma, 28 ottobre
2003
"Le
banche dati sulla salute dei cittadini devono contenere solo dati anonimi". L'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali richiama l'attenzione sui delicatissimi
problemi sollevati dall'art. 50 del decreto legge 30 settembre, n. 269, da oggi
al voto del Senato, che prevede la realizzazione di un modello di ricetta medica
a lettura ottica e la costituzione di una banca dati contenente il codice fiscale
di tutti gli assistiti, al fine di controllo della spesa sanitaria. Tali finalità,
sicuramente apprezzabili per l'obiettivo di un più razionale monitoraggio
della spesa pubblica - ha spiegato il Garante - sono tuttavia perseguite attraverso
una strumentazione che violerebbe il diritto dei cittadini alla protezione dei
dati personali per quanto riguarda le informazioni riguardanti la salute e quindi
protette da particolari garanzie. L'Autorità ha ricordato che la legislazione
vigente già prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria
che non richiedono banche dati centralizzate. Tali procedure possono certamente
essere rese più efficienti (permettendo, ad esempio, un rapido accertamento
dei requisiti che danno diritto all'esenzione), ma non possono tradursi in una
compressione del diritto alla protezione dei dati personali. Se si intende
mettere a punto un sistema di controllo conforme a quanto disposto dalla normativa
sulla protezione dei dati personali, l'unica soluzione corretta è quella
di escludere il trattamento di qualsiasi dato identificativo degli assistiti,
costituendo eventualmente un archivio di soli dati anonimi. La garanzia prevista
dal legislatore laddove stabilisce che "al Ministero dell'economia e delle
finanze non è consentito trattare i dati acquisiti nell'archivio relativo
ai codici fiscali degli assistiti" appare, infatti, insufficiente, dal momento
che la semplice esistenza di tale archivio conserva nel sistema la possibilità
di risalire (ad opera di soggetti diversi) dal codice fiscale - e quindi dall'identità
dell'assistito - all'intera sua storia sanitaria, documentata da ricette mediche
e prescrizioni specialistiche. L'Autorità ha sottolineato che, qualora
non si adottasse la soluzione dei dati anonimi, si correrebbe concretamente il
rischio di introdurre nel sistema giuridico una disciplina che discriminerebbe
i cittadini in base alla possibilità, per quanti possono pagare direttamente
i farmaci e le prestazioni specialistiche, di non vedere inseriti i loro dati
personali nella banca dati. Infine, la nuova "carta sanitaria", aggiungendosi
a quelle già annunciate o in fase di sperimentazione, contribuirebbe alla
proliferazione di carte elettroniche della quale il Garante ha più volte
sottolineato i rischi. Il Codice in materia di protezione dei dati personali
entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 e sostituirà la legge n.
675/1996 e molte disposizioni di legge e di regolamento (G.U. 29 luglio 2003,
Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L - decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196). |