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Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie Presentazione In
attuazione della legge finanziaria 2003, il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie
ha emanato un decreto per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica
nelle pubbliche anmministrazioni e nel Paese. Il
provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre scorso, stabilisce
che sono finanziabili i progetti ad alto contenuto innovativo ed elevata valenza
strategica, idonei a promuovere, anche alternativamente: ·
l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; ·lo
sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese attraverso la diffusione dell'uso
degli strumenti digitali e della cultura informatica; ·l'innovazione
tecnologica nelle piccole e medie imprese; ·
l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni;
·l'accessibilità da parte dei disabili
agli strumenti informatici e telematici. I
finanziamenti sono concessi per un importo pari al valore intero o parziale del
progetto. Per
l'istruttoria e la valutazione dei progetti è prevista l'istituzione di
un Gruppo di lavoro composto di quattro membri, dotati di adeguata esperienza
e qualificazione professionale. LA
LEGGE FINANZIARIA 2003 (LEGGE N. 289 DEL 27 DICEMBRE 2002) Articolo
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(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica) 1. Per
l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica
nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di
euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per
cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e
quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 23, comma
3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno
o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità
di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, - 41 - ove necessario,
la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.
2.
Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi
eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo
il riuso, nonchè di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche
e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche,
la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;
b) approva, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti
annuali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
entro il 30 giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di
innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle
direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d)
individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione
tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone
le modalità di realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri e
metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie
per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni;
f)
stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano
le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica
richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'articolo
25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
g) individua specifiche
iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole
minori;
h) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione
delle nuove tecnologie.
3. Nei casi in cui i progetti di cui ai
commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni
e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4.
Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica
e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate,
nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione
e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono
procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra
loro: a) convenzioni con istituti di credito o finanziari; b) contributi
di privati interessati a forme di promozione; c) ricorso alla finanza di progetto; d)
operazioni di cartolarizzazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento
dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate
a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici,
le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali
in grado di: a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di
utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività,
salvaguardando il principio della loro usabilità; b) favorire l'integrazione
coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica
distribuita; c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate
risorse di apprendimento per ciascun courseware; d) garantire adeguati contesti
di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti
di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring; e)
garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della
certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo
di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso
di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
6.
Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per la
informatizzazione delle prefetture è autorizzata la spesa di 25 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
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