Fonte:
www.governo.it
Dopo
un'attesa di dieci anni arriva il riordino di 15 Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici. Il 27 ottobre scorso sulla Gazzetta Ufficiale
n. 250 è stato infatti pubblicato il Decreto legislativo 16 ottobre
2003 n.288, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre, su
proposta del Ministro della Salute Girolamo Sirchia. Gli Irccs sono ospedali
di eccellenza deputati alla ricerca, alla terapia e alla riabilitazione nei campi
dell'oncologia, della pediatria, della neurologia, dell'ortopedia. Questa
riforma, fortemente voluta dal Ministro Sirchia, consente innanzitutto di definire
attraverso nuovi criteri, le strutture di eccellenza; conferma poi la natura pubblica
di questi Istituti di rilevanza nazionale dove si svolge ricerca clinica e traslazionale
in campo biomedico, unitamente a prestazioni di ricovero e cura ad alta specialità.
Il riordino prevede come aspetto prioritario la condivisione tra Ministero
della Salute e le Regioni sia della trasformazione degli istituti in fondazione
e sia della definizione degli organi di gestione, prevedendo inoltre che gli istituti
che non verranno trasformati saranno organizzati sulla base di criteri che garantiscano
le esigenze di ricerca e la partecipazione a reti nazionali di centri di eccellenza.
Le fondazioni, di natura pubblica, avranno tra gli enti fondatori il Ministero
della Salute, la Regione e il Comune in cui l'istituto ha sede ed è prevista
la partecipazione di altri soggetti pubblici (e in particolare dell'università)
e privati a condizione che contribuiscano al raggiungimento degli scopi. Il
personale dipendente manterrà tutte le garanzie derivanti dal rapporto
di lavoro di diritto pubblico, prevedendo anche la possibilità di miglioramenti
economici derivanti dalla capacità dell'ente di autofinanziarsi. Gli
Irccs continuano ad essere vigilati dal Ministro della Salute a garanzia che la
ricerca che si sviluppa sia finalizzata all'interesse pubblico e al bene del malato.
I
principali elementi del D.Lgs.16/10/03 n.288 Si pubblica di seguito
una breve sintesi per punti del contenuto del Decreto legislativo 16 ottobre 2003
n.288, (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2003).
·
Consiglio di amministrazione. E' composto da sette consiglieri: tre
designati dal Ministro della Salute, tre dal Presidente della Regione e uno dal
Comune. I consiglieri possono comunque diventare nove per consentire l'elezione
di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti partecipanti.
In caso di Istituti aventi sedi in più Regioni, uno dei consiglieri di
nomina regionale è designato congiuntamente, a norma di statuto, dai Presidenti
delle Regioni in cui insiste almeno una sede dell'Istituto. Il Cda ha funzioni
di indirizzo e verifica. · Direttore generale. Nominato
dai consiglieri tra soggetti esterni ha funzioni di gestione. ·
Direttore scientifico. E' nominato dal ministro della Salute, sentito il Presidente
della Regione). · Fondazioni. La trasformazione
di un Irccs in fondazione avviene su istanza della Regione in cui l'Istituto ha
la sua sede prevalente ed è attuata con decreto del ministro della Salute.
Enti fondatori sono il Ministero della Salute, la Regione ed il Comune in cui
l'Istituto da trasformare ha la sede prevalente di attività e, quando siano
presenti, i soggetti rappresentativi degli interessi originari. Possono aderire
in qualità di partecipanti, purché in assenza di conflitto di interessi
altri enti pubblici e soggetti privati, che condividano gli scopi della fondazione
ed intendano contribuire al loro raggiungimento. ·
Irccs non trasformati. La Conferenza Stato-Regioni ne definirà le modalità
gestionali e organizzative degli Irccs tenendo presente che: il Direttore scientifico
dovrà essere nominato dal Ministro, sentito il Presidente della Regione;
le funzioni di indirizzo e controllo devono essere separate da quelle di gestione;
vanno salvaguardate le esigenze legate alla ricerca e alla partecipazione alle
reti dei centri d'eccellenza. · Nuovi
Irccs. La loro istituzione deve essere coerente e compatibile con la programmazione
sanitaria della Regione interessata; essa avviene con riferimento a un'unica specializzazione
disciplinare coerente con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale.
I policlinici possono essere riconosciuti con riferimento a non più di
due discipline, purché tra loro complementari e integrate. ·
Personale. Il rapporto di lavoro del personale delle Fondazioni è di
diritto privato. Ma i dipendenti, alla data di trasformazione in fondazione, possono
scegliere di mantenere, ad esaurimento, il rapporto di diritto pubblico oppure
di passare, entro 180 giorni, al contratto privatistico. ·
Presidente. E' scelto dal Cda tra i componenti nominati dal Ministro e dal
Presidente della Regione. · Ricerca. Al
fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale, salvaguardando
comunque la finalità pubblica della ricerca, gli Irccs possono stipulare
accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di
persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la
qualificazione e l'idoneità. ·
Statuto. Lo statuto delle fondazioni deve disciplinare l'organizzazione e
il funzionamento dell'ente, separando le funzioni di indirizzo e verifica, riservate
al consiglio di amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate ad un Direttore
generale, nominato dal Consiglio di amministrazione tra soggetti esterni allo
stesso e dalle funzioni di direzione scientifica, affidate ad un direttore scientifico,
nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione. Lo statuto
deve prevedere maggioranze qualificate per l'assunzione delle determinazioni più
rilevanti per la vita e l'attività dell'ente. In caso di inerzia da parte
del Consiglio di amministrazione, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente
della Regione interessata, nomina un commissario ad acta, che provvede all'adozione
dello statuto nei sessanta giorni successivi alla nomina. |