Fonte:
www.governo.it
PRESENTAZIONE
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2004
il Decreto Legge n.10 del 21 Gennaio 2004, relativo a "Interventi
urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca
nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione".
La misura adottata scaturisce dalla situazione sanitaria attuale, con
particolare riferimento alle malattie trasmissibili emergenti e al riacutizzarsi
della SARS, e dalla straordinaria urgenza di adottare idonei interventi
nei settori della prevenzione e controllo di tali malattie, della ricerca
nella genetica molecolare, nell'oncologia e nel bioterrorismo.
In particolare, con il provvedimento viene istituito, presso il Ministero
della salute, il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, soprattutto quelli legati
a malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo. Il Centro opererà,
in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute,
a stretto contatto con le strutture regionali mediante convenzioni con
l'Istituto superiore di sanità, le università, gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, con altre strutture di assistenza
e di ricerca pubbliche e private. Per l'attività e il funzionamento
del Centro e' autorizzata la spesa di 2.650.000 euro per l'anno 2004,
25.450.000 per il 2005 e 31.900.000 per il 2006.
È stato, poi, accordato il finanziamento per la ricerca alla Fondazione
Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) con sede in Milano (un
totale di 7.028.000 euro per l'anno 2004, 6.508.000 per il 2005 e 6.702.000
per il 2006).
Inoltre, sono state stanziate ingenti somme per realizzare nuovi progetti
di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla
acquisizione di conoscenze altamente innovative a la tutela della salute
nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo, (12.945.000
euro per il 2004, 12.585.000 per il 2005 e 12.720.000per il 2006). Tali
progetti saranno individuati con decreti del Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
DECRETO-LEGGE 21 Gennaio 2004, n. 10
Interventi
urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca
nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione. (GU n.
17 del 22-1-2004 testo in vigore dal 23-1-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la situazione sanitaria in atto, relativa a talune malattie
trasmissibili emergenti, con particolare riferimento al riacutizzarsi
della SARS;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare idonei
interventi nei settori della prevenzione e del controllo di tali malattie,
nonchè della ricerca relativa alla genetica molecolare, all'oncologia
ed al bioterrorismo.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art.
1.
Emergenze di salute pubblica ed istituzione di un Centro nazionale per
la prevenzione ed il controllo delle malattie.
1. E' istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per
la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei
rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive
e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali
attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con
le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche
e private. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività
e il funzionamento del Centro e' autorizzata la spesa di 32.650.000 euro
per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro per
l'anno 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
in 32.650.000 euro per l'anno 2004, in 25.450.000 euro per l'anno 2005
ed in 31.900.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Art.
2.
Finanziamento della Fondazione Istituto nazionale di genetica molecolare
(INGM)
1. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto
nazionale di genetica molecolare (INGM), con sede in Milano, nonchè
per il rimborso delle spese di costituzione della Fondazione medesima
di pertinenza dello Stato, e' autorizzata la spesa di 7.028.000 euro per
l'anno 2004, 6.508.000 euro per l'anno 2005 e 6.702.000 euro per l'anno
2006, in base a un programma approvato con decreto del Ministro della
salute. La Fondazione presenta una relazione annuale sull'attività
svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento; presenta
altresì, alla fine del triennio 2004-2006, al Ministro della salute,
che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti,
sull'uso delle risorse stanziate nel triennio e sulla trasferibilità
nel territorio e alle strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati
conseguiti.
2. E' autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per gli interventi
di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede della Fondazione di cui
al comma 1, nonchè per le attrezzature della medesima, previa presentazione
dei relativi progetti al Ministero della salute.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, determinato in
complessivi 12.028.000 euro per l'anno 2004, in 6.508.000 euro per l'anno
2005 ed in 6.702.000 euro per l'anno 2006, si provvede, quanto a 7.028.000
di euro per l'anno 2004, a 6.508.000 di euro per l'anno 2005 ed a 6.702.000
di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. Per gli ulteriori oneri di euro 5.000.000, concernenti
l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
Art.
3.
Progetti di ricerca di alta innovazione
1. Per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione
con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze
altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia,
delle malattie rare e del bioterrorismo, è autorizzata la spesa
di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e
12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con
decreti del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
in 12.945.000 euro per l'anno 2004, in 12.585.000 euro per l'anno 2005
e in 12.720.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente
decreto.
Art.
4.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 gennaio 2004
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