Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice
in materia di protezione dei dati personali
G.U.
n. 174 del 29.07.2003 - Suppl. Ord. n.123
Testo
in vigore dal 1.1.2004
Riportiamo
di seguito i primi 3 articoli che delineano filosofia e contenuti del
decreto.
Art.
1 (Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2 (Finalità)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando
un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui
al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione
ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte
degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte
dei titolari del trattamento.
Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo
al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi,
in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
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