IL GARANTE HA ESONERATO MMG, PEDIATRI E FARMACISTI DALL'OBBLIGO IMPOSTO DAL CODICE



Barbara Gobbi
Fonte: Sole 24ore Sanità, 13 aprile 2004


Dopo il naufragio a Montecitorio, a metà marzo, del "Dl Emergenze" che conteneva massicce misure di semplificazione sul fronte della privacy, il Garante ha dato il via la settimana scorsa a grande richiesta dei medici a un primo provvedimento molto atteso: il documento che li esonera dagli obblighi di notifica imposti dall'articolo 37 del Codice. E che di conseguenza allevia le tasche dei professionisti interessati dal pagamento di 150 euro a notifica per diritti di segreteria.
Medici di medicina generale, pediatri e farmacisti (il provvedimento si riferisce genericamente agli "esercenti le professioni sanitarie") non saranno dunque più tenuti a effettuare la prevista notifica al Garante entro il 30 aprile in una serie di casi (v. anche tabella):
· i trattamenti di dati genetici o biometrici, purché non siano sistematici;
· i trattamenti di nuovo non sistematici di informazioni sullo stato di salute e vita sessuale, a fini di procreazione assistita, di trapianto, di indagine epidemiologica, di rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive o di sieropositività, di monitoraggio della spesa sanitaria.
La condizione perché scatti l'esonero, insomma, è che il trattamento dei dati sia non sistematico, e non si riferisca a informazioni organizzate in una banca dati accessibile a terzi per via telematica.
Incassata questa prima garanzia sul fronte dello snellimento del Codice, i medici cantano vittoria: "Questo alleggerimento burocratico e finanziario dopo mesi di trattative commenta Giuseppe Del Barone, presidente della FnomCeO è una nostra vittoria".
In questi ultimi giorni, intanto, è proseguito il confronto tra Garante e Fimmg, Fnom, Snami e Anisap per definire i contenuti del documento programmatico sulla sicurezza e, in prospettiva, cominciare a discutere delle semplificazioni sulle ricette a destinatario nascosto, che secondo il Testo unico dovrebbero scattare a partire dal gennaio 2005.


Tabella: I CASI PER CUI SCATTA L'ESONERO

I trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica. Ciò limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo.

I trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti:
a) a fini di procreazione assistita, di trapianto di organi e tessuti, indagine epidemiologica, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive o di sieropositività. Ciò sempre che i trattamenti siano effettuati non sistematicamente, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica e limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per la tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;
b) a esclusivi fini di monitoraggio della spesa sanitaria o di adempimento di obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione.

I trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori:
a) effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche in tema di diritto al lavoro dei disabili;
b) effettuati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico o religioso riguardo a dati di propri dipendenti o collaboratori, per adempiere esclusivamente a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza.