Barbara
Gobbi
Fonte: Sole 24ore Sanità, 13 aprile 2004
Dopo il naufragio a Montecitorio, a metà marzo, del "Dl Emergenze"
che conteneva massicce misure di semplificazione sul fronte della privacy,
il Garante ha dato il via la settimana scorsa a grande richiesta dei medici
a un primo provvedimento molto atteso: il documento che li esonera dagli
obblighi di notifica imposti dall'articolo 37 del Codice. E che di conseguenza
allevia le tasche dei professionisti interessati dal pagamento di 150
euro a notifica per diritti di segreteria.
Medici di medicina generale, pediatri e farmacisti (il provvedimento si
riferisce genericamente agli "esercenti le professioni sanitarie")
non saranno dunque più tenuti a effettuare la prevista notifica
al Garante entro il 30 aprile in una serie di casi (v. anche tabella):
· i trattamenti di dati genetici o biometrici, purché non
siano sistematici;
· i trattamenti di nuovo non sistematici di informazioni sullo
stato di salute e vita sessuale, a fini di procreazione assistita, di
trapianto, di indagine epidemiologica, di rilevazione di malattie mentali,
infettive, diffusive o di sieropositività, di monitoraggio della
spesa sanitaria.
La condizione perché scatti l'esonero, insomma, è che il
trattamento dei dati sia non sistematico, e non si riferisca a informazioni
organizzate in una banca dati accessibile a terzi per via telematica.
Incassata questa prima garanzia sul fronte dello snellimento del Codice,
i medici cantano vittoria: "Questo alleggerimento burocratico e finanziario
dopo mesi di trattative commenta Giuseppe Del Barone, presidente della
FnomCeO è una nostra vittoria".
In questi ultimi giorni, intanto, è proseguito il confronto tra
Garante e Fimmg, Fnom, Snami e Anisap per definire i contenuti del documento
programmatico sulla sicurezza e, in prospettiva, cominciare a discutere
delle semplificazioni sulle ricette a destinatario nascosto, che secondo
il Testo unico dovrebbero scattare a partire dal gennaio 2005.
Tabella: I CASI PER CUI SCATTA L'ESONERO
I
trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici effettuati da
esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti
titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non organizzati in
una banca di dati accessibile a terzi per via telematica. Ciò limitatamente
ai dati e alle operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per
perseguire finalità di tutela della salute o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo.
I
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad
altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti:
a) a fini di procreazione assistita, di trapianto di organi e tessuti,
indagine epidemiologica, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive
o di sieropositività. Ciò sempre che i trattamenti siano
effettuati non sistematicamente, rispetto a dati non organizzati in una
banca di dati accessibile a terzi per via telematica e limitatamente ai
dati e alle operazioni indispensabili per la tutela della salute o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo;
b) a esclusivi fini di monitoraggio della spesa sanitaria o di adempimento
di obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione.
I
trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori:
a) effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale
per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla
normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche in tema
di diritto al lavoro dei disabili;
b) effettuati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico o religioso riguardo
a dati di propri dipendenti o collaboratori, per adempiere esclusivamente
a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di rapporto di
lavoro o di previdenza.
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