Gazzetta
Ufficiale N. 228 del 28 settembre 2004
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 settembre 2004, n. 245
Riportiamo
i due articoli più rilevanti riguardanti l'attività dell'Agenzia.
Art.
3.
COMPITI E FUNZIONI
1.
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L'Agenzia,
nell'attuare i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 48, commi
3 e 5, della legge di riferimento opera per la tutela del diritto
alla salute, garantito dall'articolo 32 della Costituzione, per l'unitarietà
del sistema farmaceutico, per l'accesso ai farmaci innovativi ed ai
farmaci per le malattie rare, per l'impiego sicuro ed appropriato
dei medicinali, per gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore
farmaceutico, per il rafforzamento dei rapporti nazionali con le Agenzie
degli altri Paesi e con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali. |
Art.
4.
INDIRIZZO
1. |
L'Agenzia
è sottoposta alle attività di indirizzo del Ministro
della salute. |
2. |
Il
Ministro della salute, in particolare: |
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a) |
nomina
con proprio decreto gli organi dell'Agenzia secondo quanto previsto
dal comma 4, lettere a), b), c) dell'articolo 48 della legge di riferimento
e ne stabilisce, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, i relativi compensi; |
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b) |
definisce
gli indirizzi e le priorità dell'Agenzia, mediante apposite
direttive generali contenenti l'indicazione degli obiettivi da raggiungere
e le eventuali attività specifiche da intraprendere, trasmettendoli
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni
e le Province Autonome di seguito denominata Conferenza Stato-Regioni; |
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c)
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acquisisce
il programma annuale di attività e di interventi dell'Agenzia
e lo trasmette con le proprie considerazioni alla Conferenza Stato-Regioni
ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera h) della legge di riferimento; |
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d)
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acquisisce,
dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, i periodici
rapporti informativi predisposti dal Direttore generale ai sensi del
comma 5, lettera i) dell'articolo 48 della legge di riferimento e
li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari. |
3.
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Ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e) del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 48 della legge di riferimento,
il Ministro della salute stipula con l'Agenzia la convenzione di durata
triennale, che può essere aggiornata annualmente, ove, in particolare,
sono definiti gli obiettivi e i correlati risultati per le tematiche
di seguito indicate: |
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a) |
garanzie
del mantenimento dell'unitarietà del sistema farmaceutico per
assicurare l'accesso ai farmaci innovativi, ai farmaci per le malattie
rare e favorendo la ricerca; |
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b) |
interventi
per assicurare l'impiego sicuro ed appropriato dei farmaci; |
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c) |
rafforzamento
dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi e con l'EMEA; |
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d) |
realizzazione
di programmi di farmacovigilanza attiva, di attività di informazione
indipendente e di ricerche comparative sui farmaci atti a dimostrare
il valore terapeutico aggiuntivo. |
Chi
fosse interessato all'intero testo del Decreto può cliccare qui.
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