Fonte:
Ministero della Salute, 18 novembre 2004
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta dell'11
novembre 2004, ha esaminato i seguenti argomenti:
REQUISITI
PROVIDER
Definita la proposta al Ministro sui requisiti minimi per l'accreditamento
dei provider di formazione residenziale e a distanza.
L'Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni del 20 maggio 2004
ha demandato ad un Gruppo tecnico di lavoro paritetico Ministero-Regioni
la revisione del documento di Cernobbio del 2003 sui requisiti e sulle
procedure di accreditamento dei provider di formazione residenziale e
a distanza. Il Gruppo di lavoro ha elaborato l'unito documento (Requisiti
minimi per l'accreditamento dei provider per ECM). La Commissione
nazionale ha condiviso il documento e lo ha proposto al Ministro della
salute, rappresentando, altresì, l'esigenza di prevedere, per il
primo biennio, l'obbligo del collegamento dei soggetti privati con una
struttura sanitaria pubblica, un ordine e collegio professionale o una
società scientifica, riconosciuta ai sensi del decreto ministeriale
31 maggio 2004. La proposta è ora alla valutazione del Ministro
della salute e, con le eventuali modifiche disposte dal Ministro stesso,
sarà trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni. Ulteriori aspetti
della disciplina sull'accreditamento dei provider saranno direttamente
disciplinati nell'Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni da
sancire in Conferenza Stato-Regioni.
OBIETTIVI
FORMATIVI
Definita la proposta al Ministro sugli obiettivi formativi di interesse
nazionale per il triennio 2005/2007.
L'Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni, sancito dalla Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 20 maggio 2004, ha demandato la definizione
degli obiettivi formativi di interesse nazionale ad un successivo accordo,
su proposta del Ministro della salute, da sancire in sede di Conferenza
Stato-Regioni. La Commissione nazionale ha elaborato una proposta (Obiettivi
formativi di interesse nazionale), adottando il criterio di suddividere
le tematiche oggetto di formazione in tre gruppi di cui due comuni a tutte
le professioni ed uno specifico per ciascuna categoria professionale.
Per tutte le categorie la Commissione ha tenuto conto delle proposte formulate
dagli Ordini, Collegi professionali e Associazioni di categoria professionali
maggiormente rappresentative. Per quanto concerne i medici e le categorie
che svolgono attività in discipline comuni con i medici (microbiologia,
patologia clinica, ecc.), la Commissione ha ritenuto opportuno il coinvolgimento
delle società scientifiche; pertanto, gli obiettivi sono stati
individuati per area e disciplina specialistica o settori di attività
sulla base delle proposte delle relative Società medico-scientifiche
. Al fine di adottare uno standard omogeneo, gli obiettivi specifici sono
stati determinati nel numero massimo di dieci (10) per tutte le categorie
e discipline professionali. Gli obiettivi, come sopra definiti, sono stati
trasmessi formalmente per il parere, ai sensi dell'art. 16-ter del 502,
agli ordini e collegi professionali ed alle associazioni professionali
delle categorie prive di collegio. La proposta elaborata dalla Commissione
nazionale è ora alla valutazione del Ministro della salute e, con
le eventuali modifiche disposte dal Ministro stesso, sarà trasmessa
alla Conferenza Stato-Regioni.
SPERIMENTAZIONE
PRELIMINARE
Chiusura della sperimentazione preliminare dell'accreditamento dei provider
al 31 ottobre 2004. Possibile prosecuzione, a richiesta, dell'attività
sperimentale fino all'avvio della fase a regime.
La sperimentazione preliminare dell'accreditamento dei provider si è
conclusa il 31 ottobre u.. Anche se i dati non sono ancora completi, una
prima osservazione di carattere generale è comunque possibile:
il nuovo strumento della formazione a distanza è stato accolto
con il massimo favore da parte di tutte le categorie professionali; la
qualità delle proposte formative è generalmente ottima.
In considerazione del favore con cui è stata accolta dai professionisti
interessati la nuova modalità di formazione ed al fine, soprattutto,
di acquisire ulteriori elementi di valutazione ad integrazione di quelli
finora acquisiti, la Commissione nazionale, fermo restando che la sperimentazione
preliminare deve intendersi a tutti gli effetti conclusa il 31 ottobre
u.s., ha deciso che gli organizzatori FAD possono chiedere alla Segreteria
della Commissione l'autorizzazione a proseguire, alle stesse condizioni
della sperimentazione (accesso gratuito ai corsi; numero dei crediti,
ecc.), l'attività formativa fino all'avvio del nuovo sistema di
accreditamento dei provider. In caso di autorizzazione a proseguire la
sperimentazione i provider dovranno sottoscrivere un protocollo aggiuntivo
obbligandosi agli ulteriori adempimenti stabiliti dalla Commissione per
il proseguimento della sperimentazione.
ACCREDITAMENTI
Assunte varie decisioni per accelerare gli accreditamenti ed evitare irregolarità.
Il monitoraggio degli eventi formativi e dei PFA ha evidenziato ritardi
e inadempimenti che finiscono per pregiudicare il sistema di accreditamento.
Per accelerare gli accreditamenti e limitare le irregolarità la
Commissione nazionale ha adottato le seguenti determinazioni, di cui sarà
data comunicazione, anche direttamente, a tutti gli Organizzatori di eventi
formativi.
A |
Si
è rilevato che molti organizzatori, dopo aver avuto comunicazione
dei crediti attribuiti, non provvedono a completare il procedimento
di accreditamento degli eventi formativi e dei PFA con il versamento
del contributo alle spese. Nella maggior parte dei casi il mancato
completamento della procedura è dovuto al sopravvenuto limitato
interesse dell'organizzatore a svolgere l'evento (per es. crediti
inferiori a quelli sperati ; prevedibile numero dei partecipanti troppo
basso, ecc.) e quindi alla tacita non accettazione del numero dei
crediti proposti ovvero alla tacita rinuncia all'accreditamento stesso.
Anche per decongestionare le banche dati del sito ECM, la Commissione
nazionale ha deciso che, trascorsi tre mesi dalla comunicazione del
numero dei crediti attribuibili all'evento senza che l'organizzatore
proceda a completare il procedimento con il versamento del contributo
alle spese (registrazione sulla FORM), la richiesta di accreditamento
sarà ritenuta tacitamente rinunciata e, pertanto, si procederà
all'automatico annullamento della richiesta di accreditamento ed alla
cancellazione dell'evento (o dell'edizione) dalla Banca dati ECM.
Per gli eventi per i quali la comunicazione dei crediti è stata
già effettuata alla data della presente determinazione il termine
di tre mesi decorre dalla data di notifica a ciascun organizzatore
della determinazione stessa. |
B |
Si
è rilevato che molti organizzatori non trasmettono, o trasmettono
con estremo ritardo, i report contenenti l'elenco dei partecipanti
agli eventi e PFA effettuati, ivi comprese le successive edizioni.
Il ritardo, in alcuni casi, ha dato luogo a comportamenti irregolari
(attestazioni rilasciate ad un numero di partecipanti superiore a
quello dichiarato e autorizzato, ecc). Per evitare eventuali irregolarità
la Commissione nazionale ha fissato un termine massimo entro il quale,
a pena di decadenza, devono essere trasmessi gli elenchi dei partecipanti.
Il termine è stato fissato in tre mesi dalla data di svolgimento
dell'evento o dell'edizione. In caso di ingiustificato mancato rispetto
del termine, la Segreteria della Commissione procederà all'annullamento
dell'accreditamento. Per gli eventi/PFA già effettuati alla
data della presente determinazione, il termine di tre mesi decorre
dalla data di notifica a ciascun organizzatore della determinazione
stessa. |
C |
Si
è rilevato che alcuni organizzatori dichiarano che l'evento
formativo è destinato a "tutte le professioni" mentre,
nella realtà, in ragione della tematica trattata, l'evento
è chiaramente riferibile esclusivamente a due o più
professioni. Tale accorgimento, in alcuni casi, è presumibilmente
adottato per evitare il versamento del contributo per ciascuna professione.
Ciò configura una manifesta elusione dell'obbligo contributivo
con danno all'erario. Pertanto, in questi casi, la Segreteria della
Commissione inviterà l'organizzatore al versamento del contributo
per ogni professione coinvolta ed, in caso di mancato adempimento,
disporrà l'annullamento della richiesta di accreditamento.
A riguardo saranno impartire, da parte della Segreteria, le modalità
di applicazione della determinazione assunta. |
D |
Gli
organizzatori sono tenuti a dichiarare gli eventuali sponsor. Alcuni
organizzatori omettono di indicare nominativamente gli sponsor commerciali;
altri chiedono di indicarli successivamente alla validazione; altri
ancora sono invitati dalla Segreteria a specificarli a seguito di
verifica della richiesta di accreditamento. Finora in tali casi è
stata contestata una incongruenza non sanabile, con il conseguente
rigetto della domanda di accreditamento. Tuttavia la Commissione ha
ritenuto più opportuno che la Segreteria inviti, preventivamente,
gli organizzatori a regolarizzare le indicazioni sugli sponsor con
l'obbligo di rilasciare una nuova autocertificazione sul conflitto
di interessi. In caso di inadempimento nel termine fissato, la Segreteria
procederà all'annullamento della richiesta di accreditamento. |
E |
Alcuni
organizzatori qualificano gli eventi formativi in modo errato (corso
pratico invece che corso frontale ecc.). Finora in tali casi è
stata contestata una incongruenza non sanabile, con il conseguente
rigetto della domanda di accreditamento. Tuttavia la Commissione ha
ritenuto più opportuno che i referee procedano comunque alla
valutazione dell'evento ed all'attribuzione del punteggio, riducendo
direttamente il punteggio in relazione alla effettiva natura dell'evento,
come previsto dalla griglia di valutazione. |
ARES
PUGLIA
Approvato il progetto formativo regionale sperimentale.
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