ALCUNE NOVITA' SULL'ECM


Fonte: Ministero della Salute, 18 novembre 2004


La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta dell'11 novembre 2004, ha esaminato i seguenti argomenti:

REQUISITI PROVIDER
Definita la proposta al Ministro sui requisiti minimi per l'accreditamento dei provider di formazione residenziale e a distanza.
L'Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni del 20 maggio 2004 ha demandato ad un Gruppo tecnico di lavoro paritetico Ministero-Regioni la revisione del documento di Cernobbio del 2003 sui requisiti e sulle procedure di accreditamento dei provider di formazione residenziale e a distanza. Il Gruppo di lavoro ha elaborato l'unito documento (Requisiti minimi per l'accreditamento dei provider per ECM). La Commissione nazionale ha condiviso il documento e lo ha proposto al Ministro della salute, rappresentando, altresì, l'esigenza di prevedere, per il primo biennio, l'obbligo del collegamento dei soggetti privati con una struttura sanitaria pubblica, un ordine e collegio professionale o una società scientifica, riconosciuta ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2004. La proposta è ora alla valutazione del Ministro della salute e, con le eventuali modifiche disposte dal Ministro stesso, sarà trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni. Ulteriori aspetti della disciplina sull'accreditamento dei provider saranno direttamente disciplinati nell'Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni da sancire in Conferenza Stato-Regioni.

OBIETTIVI FORMATIVI
Definita la proposta al Ministro sugli obiettivi formativi di interesse nazionale per il triennio 2005/2007.
L'Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 maggio 2004, ha demandato la definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale ad un successivo accordo, su proposta del Ministro della salute, da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni. La Commissione nazionale ha elaborato una proposta (Obiettivi formativi di interesse nazionale), adottando il criterio di suddividere le tematiche oggetto di formazione in tre gruppi di cui due comuni a tutte le professioni ed uno specifico per ciascuna categoria professionale. Per tutte le categorie la Commissione ha tenuto conto delle proposte formulate dagli Ordini, Collegi professionali e Associazioni di categoria professionali maggiormente rappresentative. Per quanto concerne i medici e le categorie che svolgono attività in discipline comuni con i medici (microbiologia, patologia clinica, ecc.), la Commissione ha ritenuto opportuno il coinvolgimento delle società scientifiche; pertanto, gli obiettivi sono stati individuati per area e disciplina specialistica o settori di attività sulla base delle proposte delle relative Società medico-scientifiche . Al fine di adottare uno standard omogeneo, gli obiettivi specifici sono stati determinati nel numero massimo di dieci (10) per tutte le categorie e discipline professionali. Gli obiettivi, come sopra definiti, sono stati trasmessi formalmente per il parere, ai sensi dell'art. 16-ter del 502, agli ordini e collegi professionali ed alle associazioni professionali delle categorie prive di collegio. La proposta elaborata dalla Commissione nazionale è ora alla valutazione del Ministro della salute e, con le eventuali modifiche disposte dal Ministro stesso, sarà trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni.

SPERIMENTAZIONE PRELIMINARE
Chiusura della sperimentazione preliminare dell'accreditamento dei provider al 31 ottobre 2004. Possibile prosecuzione, a richiesta, dell'attività sperimentale fino all'avvio della fase a regime.
La sperimentazione preliminare dell'accreditamento dei provider si è conclusa il 31 ottobre u.. Anche se i dati non sono ancora completi, una prima osservazione di carattere generale è comunque possibile: il nuovo strumento della formazione a distanza è stato accolto con il massimo favore da parte di tutte le categorie professionali; la qualità delle proposte formative è generalmente ottima. In considerazione del favore con cui è stata accolta dai professionisti interessati la nuova modalità di formazione ed al fine, soprattutto, di acquisire ulteriori elementi di valutazione ad integrazione di quelli finora acquisiti, la Commissione nazionale, fermo restando che la sperimentazione preliminare deve intendersi a tutti gli effetti conclusa il 31 ottobre u.s., ha deciso che gli organizzatori FAD possono chiedere alla Segreteria della Commissione l'autorizzazione a proseguire, alle stesse condizioni della sperimentazione (accesso gratuito ai corsi; numero dei crediti, ecc.), l'attività formativa fino all'avvio del nuovo sistema di accreditamento dei provider. In caso di autorizzazione a proseguire la sperimentazione i provider dovranno sottoscrivere un protocollo aggiuntivo obbligandosi agli ulteriori adempimenti stabiliti dalla Commissione per il proseguimento della sperimentazione.

ACCREDITAMENTI
Assunte varie decisioni per accelerare gli accreditamenti ed evitare irregolarità.
Il monitoraggio degli eventi formativi e dei PFA ha evidenziato ritardi e inadempimenti che finiscono per pregiudicare il sistema di accreditamento. Per accelerare gli accreditamenti e limitare le irregolarità la Commissione nazionale ha adottato le seguenti determinazioni, di cui sarà data comunicazione, anche direttamente, a tutti gli Organizzatori di eventi formativi.

A Si è rilevato che molti organizzatori, dopo aver avuto comunicazione dei crediti attribuiti, non provvedono a completare il procedimento di accreditamento degli eventi formativi e dei PFA con il versamento del contributo alle spese. Nella maggior parte dei casi il mancato completamento della procedura è dovuto al sopravvenuto limitato interesse dell'organizzatore a svolgere l'evento (per es. crediti inferiori a quelli sperati ; prevedibile numero dei partecipanti troppo basso, ecc.) e quindi alla tacita non accettazione del numero dei crediti proposti ovvero alla tacita rinuncia all'accreditamento stesso. Anche per decongestionare le banche dati del sito ECM, la Commissione nazionale ha deciso che, trascorsi tre mesi dalla comunicazione del numero dei crediti attribuibili all'evento senza che l'organizzatore proceda a completare il procedimento con il versamento del contributo alle spese (registrazione sulla FORM), la richiesta di accreditamento sarà ritenuta tacitamente rinunciata e, pertanto, si procederà all'automatico annullamento della richiesta di accreditamento ed alla cancellazione dell'evento (o dell'edizione) dalla Banca dati ECM. Per gli eventi per i quali la comunicazione dei crediti è stata già effettuata alla data della presente determinazione il termine di tre mesi decorre dalla data di notifica a ciascun organizzatore della determinazione stessa.
B Si è rilevato che molti organizzatori non trasmettono, o trasmettono con estremo ritardo, i report contenenti l'elenco dei partecipanti agli eventi e PFA effettuati, ivi comprese le successive edizioni. Il ritardo, in alcuni casi, ha dato luogo a comportamenti irregolari (attestazioni rilasciate ad un numero di partecipanti superiore a quello dichiarato e autorizzato, ecc). Per evitare eventuali irregolarità la Commissione nazionale ha fissato un termine massimo entro il quale, a pena di decadenza, devono essere trasmessi gli elenchi dei partecipanti. Il termine è stato fissato in tre mesi dalla data di svolgimento dell'evento o dell'edizione. In caso di ingiustificato mancato rispetto del termine, la Segreteria della Commissione procederà all'annullamento dell'accreditamento. Per gli eventi/PFA già effettuati alla data della presente determinazione, il termine di tre mesi decorre dalla data di notifica a ciascun organizzatore della determinazione stessa.
C Si è rilevato che alcuni organizzatori dichiarano che l'evento formativo è destinato a "tutte le professioni" mentre, nella realtà, in ragione della tematica trattata, l'evento è chiaramente riferibile esclusivamente a due o più professioni. Tale accorgimento, in alcuni casi, è presumibilmente adottato per evitare il versamento del contributo per ciascuna professione. Ciò configura una manifesta elusione dell'obbligo contributivo con danno all'erario. Pertanto, in questi casi, la Segreteria della Commissione inviterà l'organizzatore al versamento del contributo per ogni professione coinvolta ed, in caso di mancato adempimento, disporrà l'annullamento della richiesta di accreditamento. A riguardo saranno impartire, da parte della Segreteria, le modalità di applicazione della determinazione assunta.
D Gli organizzatori sono tenuti a dichiarare gli eventuali sponsor. Alcuni organizzatori omettono di indicare nominativamente gli sponsor commerciali; altri chiedono di indicarli successivamente alla validazione; altri ancora sono invitati dalla Segreteria a specificarli a seguito di verifica della richiesta di accreditamento. Finora in tali casi è stata contestata una incongruenza non sanabile, con il conseguente rigetto della domanda di accreditamento. Tuttavia la Commissione ha ritenuto più opportuno che la Segreteria inviti, preventivamente, gli organizzatori a regolarizzare le indicazioni sugli sponsor con l'obbligo di rilasciare una nuova autocertificazione sul conflitto di interessi. In caso di inadempimento nel termine fissato, la Segreteria procederà all'annullamento della richiesta di accreditamento.
E Alcuni organizzatori qualificano gli eventi formativi in modo errato (corso pratico invece che corso frontale ecc.). Finora in tali casi è stata contestata una incongruenza non sanabile, con il conseguente rigetto della domanda di accreditamento. Tuttavia la Commissione ha ritenuto più opportuno che i referee procedano comunque alla valutazione dell'evento ed all'attribuzione del punteggio, riducendo direttamente il punteggio in relazione alla effettiva natura dell'evento, come previsto dalla griglia di valutazione.

ARES PUGLIA
Approvato il progetto formativo regionale sperimentale.