Fonte:
Ministero della Salute, gennaio 2005
Alcune Associazioni professionali di operatori sanitari, con riferimento
alle considerazioni svolte dal TAR Lazio nella sentenza n. 14062/2004
del 18 novembre 2004 che ha rigettato il ricorso proposto dalla FIMMG
avverso il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, hanno chiesto
alla Segreteria della Commissione nazionale ECM conferma dell'obbligatorietà
del Programma ECM per i liberi professionisti.
Le perplessità sulla obbligatorietà dell'ECM per i liberi
professionisti sono derivate dal fatto che il TAR Lazio, nella richiamata
sentenza, "per una migliore comprensione dei fatti in causa",
ha osservato, fra l'altro, che "L'ECM s'appalesa obbligatoria solo
per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso
collaborano in regime di convenzione o d'accreditamento, tant'è
che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che
erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della
prestazione connesso alla formazione e all'aggiornamento è rimesso,
oltre che al mercato (ossia all'apprezzamento, o meno, del cliente-paziente),
agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l'ECM rappresenta
un onere, non già un obbligo".
Al riguardo si premette che, nella sentenza in questione, il TAR Lazio
non ha affrontato il problema dell'obbligatorietà o meno dell'ECM
per i liberi professionisti, ma si è limitato a svolgere, nelle
premesse, alcune considerazioni sugli articoli 16-bis e 16-ter del decreto
legislativo 502/92, e successive modificazioni, al fine di "chiarire
per sommi capi il quadro fattuale e normativo di riferimento del DM impugnato".
Si osserva altresì che la interpretazione data alle richiamate
disposizioni non è posta dal TAR a fondamento della decisione di
rigetto del ricorso, che la soluzione di detta questione era del tutto
ininfluente ai fini della decisione assunta e che l'obbligatorietà
del programma ECM per i liberi professionisti non era oggetto di impugnativa
da parte della FIMMG, che rappresenta i medici di famiglia legati da un
rapporto convenzionale con il S.S.N.
Le riflessioni sulla non obbligatorietà dell'ECM per i liberi professionisti,
svolte dal TAR nelle premesse della sentenza, non sono condivisibili né
sembrano fondate.
Da una parte, non è sostenibile l'interpretazione della obbligatorietà
o meno dell'ECM basata sulla diversa attribuzione dei costi dell'ECM fra
dipendenti/convenzionati e liberi professionisti, in quanto, per il personale
dipendente e convenzionato, il S.S.N. si accolla, solo in alcuni casi
e solo in parte, i costi dell'ECM. Infatti gli accordi, sanciti dalla
Conferenza Stato-Regioni, hanno previsto che "i costi delle attività
formative possono gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale
solo entro il limite costituito dall'importo
complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 2001/2003
per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole Regioni".
Né, dall'altra, la obbligatorietà o meno dell'ECM si può
basare sul "controllo della prestazione sanitaria" che, per
il personale dipendente e convenzionato, sarebbe di competenza delle istituzioni
mentre, nel caso dei liberi professionisti, sarebbe rimesso al mercato
(ossia al cittadino) ed all'Ordine o Collegio professionale. Infatti il
"controllo" della prestazione è comunque compito delle
istituzioni e dell'ordine o collegio professionale (organo ausiliario
delle istituzioni) ed è diretto a tutelare un prevalente interesse
pubblico generale prescindendo dal rapporto che l'operatore sanitario
ha con il S.S.N. e dall'eventuale assunzione anche parziale dei relativi
oneri da parte delle strutture pubbliche.
E', quindi, da escludere che le suesposte considerazioni, incidentalmente
svolte dal TAR nelle premesse della sentenza al solo fine di inquadrare
la problematica di riferimento del D.M. impugnato, possano legittimare
la interpretazione della non obbligatorietà dell'ECM per i liberi
professionisti.
Ciò premesso, si ritiene opportuno ribadire che il programma ECM
è obbligatorio per tutti i professionisti della salute; gli articoli
16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l'obbligo
formativo per tutti gli "operatori sanitari".
La Formazione continua è, infatti, un requisito essenziale per
il corretto esercizio professionale, ossia per il mantenimento nel tempo
dell'abilitazione all'esercizio professionale di ciascun operatore sanitario;
in quanto tale, deve essere necessariamente obbligatoria per tutti i professionisti
e richiedere regole e garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale.
Regole e garanzie che sempre di più saranno comuni a tutti i Paesi
dell'Unione europea.
La verifica periodica dell'abilitazione professionale, ossia la verifica
del mantenimento di adeguati livelli di conoscenze professionali e del
miglioramento delle competenze proprie del profilo di appartenenza, è
possibile attraverso vari strumenti. L'ECM è, allo stato, l'unico
strumento preordinato all'aggiornamento professionale ed alla formazione
permanente per tutti i professionisti della salute che consente la verifica
periodica del mantenimento dell'abilitazione professionale. Ovviamente
saranno necessarie ulteriori specifiche disposizioni legislative in materia.
Si rileva comunque che il d.d.l. governativo sulle professioni sanitarie
non mediche (A.C. 3236) già prevede al riguardo che "l'abilitazione
all'esercizio della professione sanitaria non medica è sottoposta
a verifica periodica con modalità identiche a quelle previste per
la professione medica"
In tale prospettiva il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R.
23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l'obbligatorietà della
formazione continua per tutti i professionisti della salute. Il Piano
sanitario, facendo riferimento al Programma ECM, fra i dieci progetti
proposti per il cambiamento, prevede, infatti, quello di "realizzare
una formazione permanente di alto livello in medicina e sanità"
e, al riguardo, afferma che "elemento caratterizzante del programma
è la sua estensione a tutte le professioni sanitarie".
Inoltre l'Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del
20 dicembre 2001, ha fatto proprie le determinazioni assunte dalla Commissione
nazionale per la formazione continua sulla obbligatorietà del Programma
ECM per tutti i professionisti della salute; i successivi accordi non
hanno modificato tale impostazione.
In conclusione, il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti
gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.
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