UN DECRETO LEGISLATIVO VIETA IL COMMERCIO DI PRODOTTI COSMETICI TESTATI SUGLI ANIMALI


Fonte: www.governo.it


PRESENTAZIONE
Mai più cosmetici in Italia testati su animali. E' stato approvato, in via definitiva dal Consiglio dei Ministri n. 193 del 3 febbraio 2005, un decreto legislativo in materia di prodotti cosmetici.
Il provvedimento prevede, a partire dall'11 marzo 2005, il divieto del commercio di prodotti con etichettatura non conforme, mentre quelli già immessi sul mercato potranno essere venduti fino all'esaurimento delle scorte. Inoltre, le etichette dovranno contenere indicazioni precise sulle scadenze, anche dal momento dell'apertura del prodotto.
Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti.
Il decreto legislativo in attuazione della legge comunitaria 2003 che conferisce la delega al Governo per l'emanazione delle norme di recepimento, tra le altre, sia della direttiva 2003/15/CE, recante la settima modifica della direttiva 76/768/CE, direttiva quest'ultima recepita nel nostro ordinamento con la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici", modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sia della direttiva 2003/80/CE, che introduce il simbolo indicante la durata di idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici.

Principali novità introdotte dal provvedimento
1. Divieto di commercializzazione di cosmetici testati su animali o contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti testati su animali.
2. Divieto di sperimentazione animale per i cosmetici, in particolare divieto di effettuazione, sul territorio europeo di tests su animali per i prodotti finiti e successivo divieto di introduzione sul territorio europeo di prodotti finiti o ingredienti testati su animali.
3. Indicazione, per i prodotti con una scadenza superiore ai 30 mesi, del periodo di validità post-apertura, cioè del periodo entro il quale una volta aperto il prodotto può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore.
4. Divieto di utilizzo nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche ai sensi dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE.
5. Individuazione di talune sostanze la cui presenza nel prodotto cosmetico, in determinate concentrazioni, deve essere indicata in etichetta nella lista degli ingredienti: si tratta di 26 sostanze aggiunte all'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE.
6. Garanzia di accesso alla documentazione dei prodotti cosmetici da parte del consumatore, per quanto concerne le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 7 bis, lettere a) ed f), della direttiva 76/768/CEE.