Fonte:
Il Sole24 ore Sanità, gennaio 2006
Le
novità sono contenute in un Dlgs di 158 articoli e 13 Titoli approvato
in via preliminare dal Consiglio dei Ministri all'inizio di dicembre e
ora all'esame della Conferenza Stato-Regioni.
Si tratta, in pratica, di un testo che aggiorna la normativa nazionale
per adeguarla alle direttive Comunitarie con l'obiettivo di realizzare
un testo unico sui medicinali per uso umano in Italia.
LE NUOVE DEFINIZIONI ADOTTATE
Prodotto
medicinale
Sostanza o associazione che può essere utilizzata nell'uomo
per "ripristinare, correggere, modificare funzioni fisiologiche,
esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero
stabilire una diagnosi".
Medicinale
di origine tradizionale, di origine vegetale o fitoterapico tradizionale
Sono quelli concepiti o realizzati per composizione o obiettivo
terapeutico per essere utilizzati senza intervento medico, su dosi e schema
posologico prefissato, per uso orale, esterno o inalatorio, in uso da
almeno 30 anni (da 15 nell'UE).
Medicinale
di origine vegetale o fitoterapico
Contiene come sostanze attive una o più sostanze vegetali
o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze
vegetali in associazione a una o più preparazioni vegetali.
Sostanze
vegetali
Tutte le piante e le loro parti, alghe, funghi, licheni interi
o a pezzi o tagliati, non trattati, essiccati o allo stato fresco, nonchè
alcuni essudati non sottoposti a trattamento specifico.
Gas
medicinale
Ogni medicinale costituito da una o più sostanze attive
gassose con o senza eccipienti gassosi.
LA NORMA DI PREVALENZA
In caso di dubbio - ovvero quando il prodotto in esame può rientrare
contemporaneamente nella definizione di medicinale e nella definizione
di un prodotto disciplinato da un'altra direttiva comunitaria - prevale
e si applica la disciplina relativa ai medicinali.
LA VIA BREVE DEI "GENERICI"
Possibilità di effettuare i test necessari al deposito della domanda
di registrazione (AIC) per un farmaco generico prima della fine del periodo
di esclusiva senza infrangere la regolamentazione relativa alla protezione
della proprietà industriale e commerciale (brevetto).
Possibilità di registrare come "generico" un farmaco
non registrato in Italia, ma in un altro stato UE (verifiche affidate
all'AIFA).
Possibilità di presentare domanda di registrazione semplificata
(senza test preclinici o clinici) se si dimostra che il "generico"
è la versione unbranded di un medicinale autorizzato da
almeno 8 anni in Italia o nell'UE.
Prove precliniche o cliniche dovranno essere prodotte solo nel
caso in cui il prodotto non rientri nella definizione di "generico",
se non è possibile dimostrare la bioequivalenza con l'originator,
se vengono introdotte modifiche rispetto a quest'ultimo.
Biogenerici: vi si fa riferimento per la prima volta nella legislazione
italiana, prevedendo la presentazione di una domanda completa di registrazione
nel caso in cui il prodotto biologico di cui si richiede l'AIC presenti
differenze su materie prime o processi di produzione rispetto all'originator.
Se i risultati presentati non sono sufficienti a dimostrare l'equivalenza
dei due prodotti va presentata la domanda completa di registrazione.
Esclusiva: i generici che hanno ottenuto l'AIC (registrazione)
non potranno essere immessi in commercio prima che siano trascorsi 10
anni dalla prima registrazione del prodotto di riferimento.
L'esclusiva brevettuale è prolungata a 11 anni se nei primi
8 anni del decennio il titolare dell'AIC ottiene l'autorizzazione su una
o più nuove indicazioni terapeutiche ritenute migliorative rispetto
alle terapie esistenti.
Il medicinale "generico" è definito "equivalente"
(come già previsto dal DI 87/2005).
REGISTRAZIONI E PROCEDURE
Viene ripresa e validata tutta la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione
precisando la durata del procedimento (210 giorni), gli adempimenti da
parte dell'AIFA, gli obblighi del titolare dell'AIC.
Uniformata agli standard UE la durata dell'AIC: avrà validità
5 anni e dopo il primo tagliando sarà illimitata salvo che l'AIFA
non decida per un nuovo rinnovo quinquennale per motivi connessi con la
Farmacovigilanza.
Qualsiasi AIC decade se non è seguita dall'effettiva commercializzazione
nei tre anni successivi al rilascio.
ETICHETTE E "BUGIARDINI"
Nell'ambito delle norme su confezioni e imballaggi l'unica sostanziale
novità riguarda le disposizioni le disposizioni a favore dei non
vedenti e ipovedenti, che impongono la presenza di indicazioni in braille
sull'imballaggio esterno del prodotto: modalità e segni particolari
da utilizzare saranno individuati con un DM Salute entro il 31 dicembre
2006.
CLASSIFICAZIONI E RICETTE
Il Dlgs recupera le norme vigenti in materia di classificazione dei medicinali
introducendo due sole importanti novità. Viene prolungata la durata
della validità della ricetta medica semplice da tre a sei mesi:
potrà essere usata non più di dieci volte, ma la ripetibilità
decade se il medico prescrive più di una confezione.
Viene ribadita la non validità della ricetta che non riporta
nome e cognome del paziente, data, nome e firma del medico prescrittore
e struttura da cui esso dipende.
INGROSSO
Si ribadisce l'incompatibilità tra attività di distribuzione
all'ingrosso di medicinali e fornitura al pubblico di medicinali in farmacia,
ma si prevede di disciplinare con DM la fornitura diretta a domicilio
dei pazienti o al medico da parte del produttore o del distributore.
Si ribadisce la necessità per il grossista di detenere almeno
il 90% dei farmaci titolari di AIC e si specifica che la percentuale "vale
anche per i soli generici".
Si vincola il grossista a fornire il farmaco richiesto nell'arco
di 12 ore lavorative e lo si obbliga a fornire entro 48 ore, su richieste
delle farmacie, il farmaco non reperibile nella rete distributiva regionale.
VIGILANZA E SANZIONI
Completamente rivisto il parterre delle sanzioni penali e amministrative
a carco di chi viola la disciplina di settore, contemplando tutte le possibili
infrazioni.
Pena identica per corruttori e corrotti: premi, mance e favori
promessi dagli informatori ovvero sollecitati o accettati dai medici e
farmacisti costeranno l'ammenda da 400 a mille euro, l'arresto fino a
un anno e la conseguente sospensione dell'esercizio professionale.
MEDICINALI INUTILIZZATI E SCADUTI
Un decreto Salute-Ambiente-Attività produttive su parere dello
Stato-Regioni disciplinerà i sistemi di raccolta prevedendo anche
accordi nazionali o territoriali tra le parti interessate.
Lo stesso DM fisserà le modalità d'utilizzazione
da parte di organizzazioni senza fini di lucro dei medicinali non utilizzati,
non scaduti e correttamente conservati.
USO COMPASSIONEVOLE DEI FARMACI
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del "codice" un decreto
della Salute disciplinerà l'uso compassionevole anche al di fuori
delle indicazioni previste nel Paese di provenienza, dei medicinali privi
di AIC in Italia e quelli non ancora registrati, sostituendo il DM 8 maggio
2003 attualmente vigente.
TARIFFE
Le tariffe attualmente versate dai produttori - per le prestazioni rese
dalla Salute, per la domanda di autorizzazione di manifestazioni all'estero
di importo superiore a 50 milioni di vecchie lire, per registrazioni,
modifiche e rinnovi richiesti all'AIFA - saranno aggiornate ogni anno
entro marzo in base alle variazioni dell'indice Istat registrate a dicembre.
Le quote dovute all'AIFA saranno aggiornate proporzionalmente alle
tariffe versate all'Emea e nopn potranno essere inferiori a un quinto
di queste ultime.
Se l'azienda, ottenuta l'autorizzazione richiesta, non paga vedrà
inevase le eventuali ulteriori domande presentate per lo stesso prodotto.
LE
DIRETTIVE RECEPITE
2001/83 - Codice comunitario relativo ai medicinali per uso
umano.
2004/24 - Modifica del Codice comunitario relativo ai medicinali
per uso umano per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali.
2004/27 - Modifiche al Codice comunitario relativo ai medicinali
per uso umano.
2003/94 - Buone prassi di fabbricazione relativa ai medicinali
per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.
I
DLGS MODIFICATI
178/1991 - Recepimento direttive UE sulle specialità
medicinali.
538/1992 - Attuazione della Direttiva 92/245/Cee riguardante
la "Distribuzione all'ingrosso delle specialità medicinali".
539/1992 - Attuazione della Direttiva 92/26/Cee riguardante
la "Classificazione nella fornitura dei medicinali per uso
umano".
540/1992 - Attuazione della Direttiva 97/27/Cee su "Etichettatura
e foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano".
541/1192 - Attuazione della Direttiva 97/27/Cee riguardante
la "Pubblicità dei medicinali per uso umano".
185/1995 - Attuazione della Direttiva 97/73/Cee - Medicinali
omeopatici.
44/1997 - Attuazione della Direttiva 93/39/Cee riguardante
la "Modifica delle direttive 65/65, 75/318 e 75/319/Cee sui
medicinali già recepite in Italia".
95/2003 - Attuazione della Direttiva 38/200/Cee relativa
alle specialità medicinali.
I
RILIEVI UE ONORATI
Nota del 13 luglio 2004 - La nota riguarda il mancato adeguamento
alla norma sulla sospensione dell'autorizzazione all'immissione
in commercio (Aic) in caso di non effettiva commercializzazione
del medicinale in precedenza registrato: la scadenza è fissata
a tre anni.
Nota del 9 marzo 2005 - Il rilievo riguarda l'esclusione
dei gas medicinali dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione all'immissione
in commercio contenuta nel Dlgs 538/1992, norma di cui il Dlgs prevede
l'eliminazione.
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