Fonte:
Sanitanews. 12 febbraio 2008
Il giudizio sulla bioequivalenza non deve essere affidato unicamente alla
Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa. Solamente in occasione della
immissione in commercio di un nuovo farmaco, e non nei casi di prodotti
equivalenti, la legge accorda una piena tutela alla riservatezza delle
analisi e delle relative indagini.
E' quanto stabilito da una sentenza con la quale il Tar del Lazio ha accolto
(n.10914/2007) il ricorso della Schering-Plough, titolare delle specialità
medicinali Gentalyn crema e unguento e Gentalyn Beta, in relazione alle
quali, nel 2004 e 2005, l'Aifa ha rilasciato 38 autorizzazioni alla commercializzazione
di medicinali considerati equivalenti. La società ricorrente aveva
impugnato il diniego dell'Aifa di accesso ai documenti inerenti ai procedimenti
che hanno portato all'adozione delle suddette autorizzazioni. E il Tar
le ha dato ragione, sostenendo che è "proprio la carenza dell'elemento
della 'novità del prodotto', che giustifica la richiesta di accesso".
Il Tar ha giudicato 'irrilevante' la motivazione del diniego opposto dall'Agenzia
del Farmaco, secondo la quale il giudizio sulla bioequivalenza "è
affidato unicamente alla competenza della Commissione tecnico-scientifíca
dell'Aifa"'. Al contrario, ha ammonito il Tar, "ogni giudizio
tecnico discrezionale è comunque soggetto al sindacato del giudice
amministrativo, nei limiti in cui è affetto da assoluta arbitrarietà
e irragionevolezza". Non ha ragione l'Aifa nel sostenere che "per
come è formulata", la richiesta dell'azienda farmaceutica
sarebbe preordinata al controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione,
trovando essa invece fondamento "'in ragioni di natura economica
e commerciale, connesse all'inevitabile, ed economicamente assai pregiudizievole,
diminuzione delle proprie vendite derivante dalla commercializzazione
dei supposti prodotti equivalenti".
Nel caso in questione perció "la notevole entità economica
degli interessi in gioco fonda pienamente il diritto all'accesso essendo
evidente che la richiesta è diretta alla immediata tutela degli
interessi commerciali della industria farmaceutica interessata".
Piú in particolare per la ricorrente nel caso in questione "non
sarebbero fattibili sul piano scientifico studi di bioequivalenza standard
sulla tipologia di prodotti per uso topico a base di antibiotici, per
cui sarebbero stati utilizzati allo scopo test alternativi, i quali (in
base alle linee guida europee), devono essere validati con riferimento
alle indicazioni terapeutiche proprie delle specialità medicinali".
E il Tar ha condiviso questa impostazione tanto da affermare che "non
puó essere negato l'accesso agli studi sulla bioequivalenza o i
test alternativi finalizzati".
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