Fonte:
Ministero della Salute. Maggio 2008
Dall'11 maggio 2008 il farmacista può consegnare, in casi
di urgenza, un medicinale anche se chi lo richiede non è munito
di ricetta medica: lo stabilisce il decreto ministeriale del 31 marzo
2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.86 del 11 aprile 2008. La
norma garantisce ai pazienti di non interrompere i trattamenti in corso
nei casi di patologia cronica e acuta o nei casi di dimissione ospedaliera;
l'erogazione dei farmaci senza ricetta, però, non è a carico
del Servizio sanitario nazionale e quindi ricade sul paziente. Il farmacista
può consegnare il farmaco a patto che vengano rispettate alcune
condizioni. Se il paziente soffre di una patologia cronica, deve presentare
una delle seguenti certificazioni:
- un documento rilasciato dall'autorità sanitaria che attesta la
patologia;
- un documento firmato dal medico che attesta la patologia cronica indicando
il farmaco per curarla;
- una ricetta scaduta da non più di 30 giorni.
Il paziente può ricevere il farmaco anche se:
- il farmacista conosce direttamente lo stato di salute della persona;
- nella stessa farmacia c'è una ricetta medica, riferita la paziente,
in cui è prescritto il farmaco richiesto.
Anche nei casi di trattamento di una patologia acuta, ad esempio tramite
l'assunzione di un antibiotico, è possibile ritirare il farmaco
senza ricetta, a patto che:
- nella farmacia ci sia una prescrizione medica rilasciata in una data
che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con quel
medicinale;
- il paziente esibisca una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino
danneggiato.
Infine la norma è applicata anche ai pazienti da poco dimessi dall'ospedale.
In questo caso chi richiede il farmaco dovrà presentare la documentazione
di dimissione ospedaliera che raccomanda la prosecuzione della terapia
con il farmaco richiesto; è importante prestare attenzione alle
date: la documentazione dovrà essere al massimo precedente di due
giorni rispetto il giorno in cui la persona si reca in farmacia.
È da sottolineare che le sostanze stupefacenti o psicotrope non
rientrano nei medicinali che possono essere consegnati senza ricetta.
Si riporta di seguito il testo integrale del decreto ministeriale del
31 marzo 2008.
MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 31 marzo 2008
Consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con
obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta.
(G.U. n.86 11 aprile 2008)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 88, comma 2-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274,
il quale prevede che il Ministro della salute, conproprio decreto da adottarsi
entro il 29 febbraio 2008, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sentite le Federazioni degli ordini professionali dei farmacisti
e dei medici, nonchè le organizzazioni sindacali delle farmacie
pubbliche e private, individua le condizioni che consentono al farmacista,
in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente
che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale
disciplinato dal comma 2 dello stesso art. 88 o dall'art. 89;
Sentite la Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri
(FNOMCeO) e la Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI);
Sentite la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA),
la Federazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM);
Considerato che la richiamata norma legislativa limita ai soli casi di
estrema necessità e urgenza la possibilità di consegna al
cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, di
un medicinale sottoposto a regime di vendita dietro presentazione di ricetta
medica;
Considerato che molti medicinali classificati come farmaci di automedicazione
(OTC) o farmaci vendibili senza prescrizione medica (SOP) già consentono
di far fronte, ad esempio in campo analgesico, ad alcune delle situazioni
di urgenza;
Rilevato che non appare in ogni caso opportuno prevedere, in applicazione
della citata norma, ipotesi e condizioni che possano scoraggiare un appropriato
ricorso a prestazioni mediche ancheattraverso i servizi di continuità
assistenziale e di pronto soccorso;
Ritenuto comunque di prevedere un periodo sperimentale di attuazione della
disciplina in questione per consentire eventuali integrazioni o correzioni
alla luce dei primi mesi di esperienza;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 20 marzo 2008;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 88, comma 2-bis,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni,
le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità
e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza
di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 dell'art.
88 o dall'art. 89 del medesimodecreto legislativo.
Art. 2.
1. Qualora il medicinale venga richiesto per la necessità di
assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete,
ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica,
il farmacista può consegnare il medicinale, a condizione che siano
disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento
con il farmaco, quali:
a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente
nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;
b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall'autorità
sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco;
c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal
medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente è
affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento;
d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre
trenta giorni; in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare
un'annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione nell'ambito
della disciplina del presente decreto;
e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del
paziente e del trattamento in corso.
Art. 3.
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, qualora la richiesta
riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento,
quale ad esempio l'ulteriore assunzione di un antibiotico, il farmacista
può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili
elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il
farmaco, quali:
a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data
che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il
medicinale richiesto;
b) esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile,
ad esempio un flaconcino danneggiato.
Art. 4.
1. In aggiunta alle ipotesi disciplinate negli articoli 2 e 3, il
farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione
da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa
il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti dalla
quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della
terapia con il farmaco richiesto.
Art. 5.
1. In tutti i casi previsti dal presente decreto il farmacista è
tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero
di unità posologiche del farmaco richiesto, fatta salva l'ipotesi
diantibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una
quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento
fino alla possibilità di contatto del paziente con il medicoprescrittore.
2. Il farmacista è altresì tenuto a ricordare al
cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura
eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante
del ricorso allaprocedura. A tal fine il farmacista consegna al cliente
una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale
consegnato.
Art. 6.
1. La consegna da parte del farmacista di medicinali iniettabili è
ammessa nell'ipotesi disciplinata dall'art. 4. La consegna del medicinale
iniettabile è ammessa altresì nelle ipotesi previste dall'art.
2, limitatamente all'insulina, e all'art. 3, limitatamente agli antibiotici
monodose.
2. Non è ammessa la consegna di medicinali inseriti nelle
tabelle delle sostanze stupefacenti, allegate al testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990,
n. 309 e successive modificazioni.
Art. 7.
1. Nei casi previsti dall'art. 2, lettera b), quando il documento
non indichi il farmaco da utilizzare nel trattamento, dall'art. 2, lettera
d) e dall'art. 3, lettera b), il cliente è tenuto a sottoscrivere
una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità
del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione è
conservata dal farmacista ed è allegata al registro di cui al comma
2 del presente articolo.
2. Il farmacista annota su apposito registro, le cui pagine sono
dallo stesso numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata
ai sensi del presente decreto, riportando il nome delfarmaco, le iniziali
del paziente e la condizione, tra quelle previste dagli articoli 2, 3
e 4, che ha dato luogo alla consegna del farmaco.
Art. 8.
1. Entro il mese di dicembre 2008 la Federazione nazionale dei titolari
di farmacia italiani (FEDERFARMA) e la Federazione delle aziende e servizi
socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM) raccolgono e comunicano al Ministero
della salute e all'AIFA i dati relativi alla numerosità e alla
tipologia dei casi di ricorso alle procedure di cui al presente decreto
registrati fino alla data del 30 novembre 2008, formulando eventuali proposte
di modifica della presente disciplina. Tale documentazione è trasmessa
dal Ministero della salute, alla Federazione nazionale ordini dei medici
chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) e alla Federazione ordini farmacisti
italiani (FOFI), per le rispettive valutazioni.
Art. 9.
1. Nulla è innovato per quanto riguarda l'erogazione di farmaci
con onere a carico del SSN.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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