Il
Consiglio dei Ministri ha avviato l'esame del DDL presentato dal ministro
Ferruccio Fazio riguardante la sperimentazione clinica, la riforma degli
ordini professionali dei medici dei farmacisti e dei veterinari, i dispositivi
medici e altre norme di interesse sanitario. L'approvazione è rinviata
al termine dell'esame ed avverrà in uno dei prossimi Consigli.
Sperimentazione clinica e innovazione in sanità (art.1)
E' prevista la delega al Governo per l'emanazione di uno o più
decreti legislativi per la riforma
delle sperimentazioni cliniche dei medicinali ad uso umano. La delega
punta al riordino dei comitati etici che dovranno essere almeno uno per
ogni Regione per un totale sul territorio in proporzione agli Irccs e
al numero dei residenti. Viene poi prevista l'istituzione di un credito
d'imposta sugli investimenti per gli studi clinici di fase 0 e 1 e per
gli studi pediatrici e sui farmaci per le malattie rare. Ma la parte più
importante riguarda lo snellimento delle procedure burocratiche per la
sperimentazione con l'innesto di procedure informatizzate e la semplificazione
di molti passaggi. In proposito verrà anche istituito un coordinamento
nazionale per le attività di sperimentazione.
Dispositivi medici (art.2)
Viene fissata una nuova imposta a carico delle aziende produttrici dei
dispositivi medici. Sarà pari all1% del fatturato al netto dell'Iva
e resterà in vigore fino al 31 marzo 2012. A quella data dovrebbe
infatti scattare il nuovo sistema di acquisto basato sul prezzo di riferimento
per questi prodotti previsto dalla finanziaria 2007 ma in realtà
mai entrato a pieno regime. In ogni caso il sistema di calcolo dei prezzi
di riferimento sarà cambiato entro il 28 febbraio 2012.
Ricerca (art.3)
Si riserva una quota del 10% del fondo ricerca per i progetti di ricerca
degli under 40. Si prevede che aziende miste pubblico-privato a prevalente
capitale pubblico possano partecipare ai progetti di ricerca sanitaria
di cui all'art12 bis del Dlgs 502/92. In proposito sarà anche prevista
una ridefinizione delle modalità di accesso ai finanziamenti pubblici
per la ricerca sanitaria, prevedendo anche forme di cofinanziamento alla
ricerca.
Direttori scientifici e personale Irccs (art.4)
Viene previsto che il rapporto del direttore scientifico degli Irccs possa
essere anche a carattere non esclusivo. In questo caso il suo trattamento
economico sarà ridotto del 30%.
Riforma degli Ordini (art. 8)
Viene prevista la delega al Governo per l'emanazione di uno o più
decreti delegati per la riforma degli Ordini dei medici, odontoiatri,
veterinari e farmacisti. La novità più rilevante è
quella dell'istituzione di un ordine autonomo per gli odontoiatri (oggi
affiliati nella Fnomceo). Per il resto si ribadisce per gli Ordini la
natura di enti pubblici non economici e sussidiari dello Stato, finalizzati
alla tutela dei cittadini e degli interessi pubblici connessi all'esercizio
della professione. Avranno autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare
e saranno sottoposti alla vigilanza del ministero della salute. Si stabilisce
che gli Ordini saranno esentati dall'applicazione delle norme in materia
di contenimento della spesa pubblica. Sono poi previste nuove norme per
le sanzioni disciplinari. Viene tutelata la rappresentanza delle minoranze
negli organi elettivi.
Sicurezza delle cure (art. 9)
In attesa di una disciplina organica del risk management, il provvedimento
prevede che le strutture sanitarie adottino comunque sistemi di gestione
degli eventi avversi e dei quasi eventi. Tali strutture dovranno garantire
la comunicazione trasparente degli eventi avversi anche sulla base di
linee guida nazionali del ministero della Salute. In caso di evento avverso
si dovranno attuare tutte le misure necessarie per prevenire il ripetersi
dell'evento. Al fine di rendere possibile tale attività si prevede
che l'analisi dell'evento avverso sia coperta dal segreto professionale
per quanto attiene la responsabilità professionale. Stabilita anche
la priorità delle tematiche sicurezza nell'ambito delle attività
di formazione.
Varie
Odontoiatri: niente specializzazione per accesso al Ssn (art. 11)
Farmacie: oltre agli infermieri anche i fisioterapisti potranno
concorrere ai nuovi servizi previsti dal riordino delle farmacie, dove
si potranno effettuare anche prestazioni strumentali (oltre a quelle analitiche
già previste) (art. 12).
Viene inoltre riformato il testo unico delle sanitarie prevedendo che
solo il medico non possa operare all'interno della farmacia, né
con essa avere convenzioni per la partecipazione agli utili (art. 13).
Anni in convenzionamento valgono per calcolo indennità:
viene chiarito che il servizio prestato in regime convenzionale dai medici
e dalle altre professioni sanitarie, vale anche ai fini dell'attribuzione
del trattamento giuridico ed economico in relazione della retribuzione
dell'indennità di esclusività e per l'indennità di
posizione (art. 14)
Sanità elettronica: vengono previste diverse norme per regolamentare
l'uso del fascicolo sanitario elettronico definito come "l'insieme
dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati
da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito"
(art. 15)
Nascono i registri di sorveglianza, mortalità, patologia e impianti
protesici: il fine è quello della ricerca scientifica in ambito
medico, biomedico ed epidemiologico (art. 16).
Codice unico per l'assistito: verrà reso disponibile ai
fini della ricerca ma anche per la programmazione, la gestione e il controllo
dell'assistenza sanitaria un codice unico identificativo dell'assistito
che non consentirà però l'identificazione diretta dell'interessato
(art. 18).
Esami sangue: prevista la possibilità per i servizi trasfusionali
di affidare l'esecuzione degli esami di validazione biologica delle unità
di sangue ed emocomponenti a laboratori pubblici autorizzati (art. 18)
Medici legali del ministero della Salute: nuove norme per i compensi
delle prestazioni degli esperti (art. 19).
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