L'Aula
del Senato ha appena votato la fiducia al maxi-emendamento alla manovra
economica presentato dal Governo. Le principali modifiche, rispetto al
testo originario, riguardanti la sanità sono quelle già
note e approvate in commissione Bilancio. Il Governo, infatti, ha recepito
gli emendamenti presentati in commissione dal relatore di maggioranza
Antonio Azzollini riguardanti le modalità di ripartizione dei tagli
ai bilanci regionali e la spesa farmaceutica.
Ecco un riepilogo delle misure che, direttamente o indirettamente, riguardano
la sanità e il pubblico impiego.
REGIONI
Tagli alla spesa regionale (art.14, comma 2)
Lo Stato non farà sconti alle Regioni a statuto ordinario. I tagli
resteranno quelli stabiliti nel testo originale della manovra (4 miliardi
nel 2011 e 4,5 nel 2012), ma a deciderne "criteri e modalità"
sarà la Conferenza Stato-Regioni "secondo principi che tengano
conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto
di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della
spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché
dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione
di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi". In pratica,
alle Regioni "virtuose" sarà richiesto un sacrificio
minore. In caso di mancata deliberazione della Conferenza entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della legge, e per gli anni successivi entro il
30 settembre, viene emanato entro 30 giorni il decreto del presidente
del Consiglio con una riduzione dei trasferimenti realizzati secondo un
criterio proporzionale.
Piani di rientro (art.11, comma 1)
Le Regioni sottoposte al Piano di rientro che non abbiano raggiunto gli
obiettivi prefissati per il 31 dicembre 2009 ma abbiano però "garantito
l'equilibrio economico nel settore sanitario" senza essere state
sottoposte a commissariamento, potranno chiedere la prosecuzione del Piano
per altri tre anni allo scopo di completarne gli obiettivi. Il loro raggiungimento
è condizione per poter accedere ai finanziamenti già previsti,
comunque condizionati al pieno raggiungimento del Piano. Queste risorse
potranno anche essere state anticipate: in loro mancanza saranno rivisti
i risultati d'esercizio degli anni a cui si riferiscono.
Tagli al fondo sanitario (art. 11 comma 5)
Sarà pari 550 milioni di euro l'importo che sarà decurtato
dalle risorse statali destinate alla sanità del 2010 sulla base
dei risparmi derivanti dalle misure. Nel 2011 il taglio salirà
a 600 milioni.
Sospensione azioni esecutive per le Regioni in deficit (art.11, comma
2)
Nelle Regioni sottoposte a piani di rientro, allo scopo di permettere
il regolare svolgimento del piano anche attraverso il pagamento dei debiti
accertati (e comunque maturati in violazione degli obiettivi dei Piani),
i commissari ad acta provvedono alla "ricognizione" degli stessi
debiti e predispongono un piano per il loro pagamento, individuando tempi
e modalità.
Per agevolare questo compito non potranno essere intraprese o eseguite
azioni esecutive nei confronti di Asl o AO delle stesse Regioni; i pignoramenti
già avviati non vincolano gli enti debitori e i tesorieri potranno
disporre di quelle somme per le finalità istituzionali degli enti.
I debiti insoluti producono "esclusivamente" gli interessi legali
o gli interessi più bassi eventualmente concordati con i creditori.
FARMACEUTICA
Margini della distribuzione (art. 11, comma 6)
Le modifiche proposte da Azzollini al comma 6 e recepite nel maxi-emendamento,
per il controllo della spesa farmaceutica prevedono che i tagli ricadano
non solo su farmacisti e grossisti, ma anche sulle industrie del farmaco.
In particolare, in attesa di stabilire una nuova metodologia di remunerazione
delle farmacie per i farmaci erogati in regime di SSN, a decorrere dall'entrata
in vigore della manovra la quota minima spettante per i farmaci di classe
A scende dal 6,65% al 3% per i grossisti, mentre aumenta dal 26,7% al
30,35% per i farmacisti, come già previsto nel testo approvato
dal Consiglio dei Ministri. A cambiare sarà la distribuzione della
quota trattenuta dal Servizio sanitario nazionale, pari al 3,65%, che
sarà a carico dei farmacisti per l'1,82% sul prezzo di vendita
al pubblico al netto dell'Iva e a carico delle industrie del farmaco per
l'1,83%.
Revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica (art.
11, comma 6bis)
Si apre un tavolo ministero Salute, Economia, AIFA e associazioni di categoria
per la revisione della remunerazione della filiera farmaceutica, secondo
i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità
e controllo a tutte le forme di distribuzione di farmaci, possibilità
di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione
fissa in aggiunta a una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento
del farmaco.
Tabelle di raffronto della spesa regionale (art.11, comma 7)
L'AIFA dovrà predisporre tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica
territoriale delle varie Regioni suddivise per categorie terapeutiche
equivalenti, al fine di individuare i maggiori risparmi realizzabili grazie
al maggior impiego di farmaci generici o a prezzo minore. L'obiettivo
quello di mettere a disposizione delle Regioni strumenti di programmazione
e controllo che facciano tesoro delle esperienze migliori sul piano dell'appropriatezza
prescrittiva e del rapporto costo/beneficio, così da realizzare
un risparmio di spesa farmaceutica annuo non inferiore a 600 milioni di
euro che resteranno comunque nelle disponibilità dei servizi sanitari
regionali per far fronte ad altre spese.
Spostamento di farmaci dall'ospedale al territorio (art.11, comma 7)
L'AIFA individuerà una lista di medicinali che verranno spostati
dalla distribuzione ospedaliera a quella territoriale, per un totale di
spesa di 600 milioni di euro. Gli eventuali sforamenti del tetto di spesa
territoriale non sarebbero così più a carico delle Regioni
ma dovrebbero essere ripianati dalle aziende farmaceutiche con il cosiddetto
sistema del pay back.
FARMACI
EQUIVALENTI
Prezzo medio europeo per i generici (art.11, comma 9)
Emendamento all'art. 11 comma 9. Per i generici, a partire dal 2011 i
prezzi massimi di rimborso saranno stabiliti dall'AIFA sulla base di una
ricognizione sui prezzi medi europei e "in misura idonea a realizzare
un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che resteranno
nelle disponibilità regionali.
Taglio del 12,5% (art. 11 comma 10)
Prevista una riduzione del 12.5% sul prezzo al pubblico dei generici-equivalenti
fino al 31 dicembre 2010.
Ricette online (art.11, comma 16)
Accelerazione del processo di informatizzazione delle ricette per consentire
risparmi. Il testo approvato specifica inoltre che l'invio telematico
delle ricette sostituirà a tutti gli effetti la prescrizione medica
in formato cartaceo.
Controlli su acquisti di beni e servizi (art.11, comma 4)
Asl e ospedali dovranno motivare gli acquisti di beni e servizi a prezzi
superiori a quelli di riferimento, sottoponendoli agli organi di controllo
e revisione.
Tessera sanitaria TS-CNS (art. 11, comma 15)
Viene incentivata la "generazione" e distribuzione della Tessera
Sanitaria Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). A questo scopo vengono
stanziati 20 milioni di euro a partire dal 2011.
Soppresso l'Ispesl (art. 7, comma 1)
Viene soppresso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezzadel
lavoro (Ispesl) e l'attribuzione delle relative funzioni vengono trasferite
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(Inail).
PUBBLICO
IMPIEGO
Blocco dei contratti e delle convenzioni (art. 9, commi 17 e 24)
Nessun rinnovo di contratti e convenzioni del personale con il Ssn fino
al 2012.
Trattamento accessorio (art. 9, comma 1 e 2bis)
Qualche modifica, rispetto al testo originale, al congelamento del trattamento
economico complessivo ed accessorio dei singoli dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale. Resta il blocco fino al 2013 al trattamento "ordinariamente
spettante per l'anno 2010", ma con alcune eccezioni Il blocco, infatti,
è "al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari
della dinamica retributiva", incluse le variazioni dipendenti da
eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno,
progressioni di carriera, maternità, malattia, missioni svolte
all'estero, effettiva presenza in servizio". Il testo approvato prevede
inoltre che il congelamento del trattamento accessorio non sia su base
individuale ma relativo al complesso delle risorse destinate a questo
istituto contrattuale. Il tetto complessivo delle risorse per questo capitolo
non potrà pertanto superare l'importo dell'anno 2010 e sarà
ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale
in servizi.
Taglio delle retribuzioni (art. 9 comma 2)
Per i dipendenti con trattamenti economici complessivi oltre i 90.000
euro annui lordi verrà applicato un taglio del 5% e mentre il taglio
del 10% avverrà oltre i 150.000.
Incarichi dirigenziali (Art. 9 comma 32)
Le pubbliche amministrazioni (e quindi i direttori generali) potranno
decidere di non rinnovare gli incarichi di livello dirigenziali anche
in assenza di una valutazione negativa e di conferire al medesimo dirigente
un altro incarico, anche di valore economico inferiore.
Turn over. (Art. 9 comma 8)
Nessuna modifica che chiarisca l'esclusione della sanità dal blocco
del turn over come si era ventilato nelle settimane scorse. Salvo precisazioni,
quindi, anche il Ssn sarà soggetto al blocco del turn over fiino
al 2015.
Salvi i precari della ricerca (art. 9, comma 28)
Gli enti di ricerca vengono esclusi dallle restrizioni per i contratti
a tempo determinato, o con convenzioni ovvero per contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, di formazione e altri rapporti di lavoro atipici.
Controlli su prestazioni di invalidità (art. 10, comma 3)
Il testo approvato non prevede più l'innalzamento all'85% della
percentuale di invalidità necessaria per godere di determinati
servi e prestazioni sociali, mentre restano le misure finalizzate a incrementare
le verifiche e i controlli per combattere il fenomeno dei "falsi
invalidi". In particolare si prevede un numero minimo di 100 mila
verifiche nel 2010 che dovrà salire a 250mila nel 2011. Puniti
i medici che certificano false invalidità. Oltre alle sanzioni
e alle responsabilità penali e disciplinari già previste,
il medico che certifica una falsa invalidità sarà obbligato
al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.
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