A partire
da maggio i cittadini dell'UE possono essere tranquilli quanto al fatto
che i medicinali vegetali tradizionali che essi acquistano nell'UE siano
sicuri ed efficaci. La scadenza del periodo di transizione di 7 anni stabilito
nella direttiva del 2004 sui medicinali vegetali (direttiva (2004/24/CE)
implica che soltanto i medicinali registrati o autorizzati possono rimanere
sul mercato UE dopo il 1° maggio 2011. La direttiva sui medicinali
vegetali introduce una procedura semplificata di registrazione rispetto
agli altri prodotti medicinali in considerazione dell'uso di lunga data
che si fa dei medicinali vegetali tradizionali. Allo stesso tempo la direttiva
offre le garanzie necessarie per quanto concerne la loro qualità,
sicurezza ed efficacia.
Procedura semplificata
Per tutelare la salute del pubblico tutti i prodotti medicinali, compresi
i medicinali vegetali tradizionali, per poter essere immessi sul mercato
dell'UE hanno bisogno di una autorizzazione alla commercializzazione.
La procedura semplificata introdotta dalla direttiva sui medicinali vegetali
consente di registrare tali prodotti senza procedere alle prove di sicurezza
e ai test clinici che sarebbero richiesti in relazione a una procedura
normale di autorizzazione alla commercializzazione.
Il richiedente che desideri registrare un medicinale vegetale tradizionale
deve invece fornire una documentazione da cui risulti che il prodotto
in questione non è nocivo alle condizioni specifiche d'uso. Esso
deve inoltre comprovare che il prodotto ha una cronistoria comprovata,
vale a dire che è stato usato in modo sicuro per almeno 30 anni
- 15 dei quali nell'UE.
Sette anni per la registrazione
La direttiva sui medicinali vegetali è stata adottata dal Parlamento
europeo e dal Consiglio il 31 marzo 2004. Essa ha concesso un periodo
di transizione eccezionalmente lungo pari a 7 anni per permettere ai fabbricanti
di registrare i loro medicinali vegetali tradizionali già presenti
sul mercato dell'UE allorché la direttiva è entrata in vigore.
I richiedenti disponevano di 7 anni per chiedere l'autorizzazione alle
autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in
cui intendevano commercializzare il loro prodotto. Se, entro il 30 aprile
2011, un medicinale vegetale tradizionale non è registrato o autorizzato,
non ne è consentita la presenza sul mercato dell'UE successivamente
al 1° maggio 2011. Dopo tale data i produttori di medicinali vegetali
tradizionali possono ancora fare richiesta di registrazione attraverso
la procedura di registrazione semplificata.
La direttiva sui medicinali vegetali:
" non bandisce i medicinali tradizionali dal mercato europeo. Al
contrario essa introduce una procedura di registrazione più agevole,
semplice e meno costosa rispetto a quella che si applica agli altri prodotti
medicinali. Inoltre essa ha concesso ai produttori di medicinali vegetali
tradizionali un periodo di transizione eccezionalmente lungo, pari a 7
anni, per registrare i loro prodotti
" non vieta le vitamine, gli integratori minerali e gli infusi di
erbe
" non vieta le terapie e i terapeuti alternativi, l'omeopatia, le
piante o i libri sulle piante.
Contesto
Alcune piante contengono sostanze che possono essere usate per trattare
le malattie. I prodotti medicinali ricavati da tali sostanze sono noti
quali "medicinali vegetali". Anche se sono naturali, diversi
di questi prodotti possono essere nocivi per la salute. Per tale motivo
questi prodotti sono coperti dalla legislazione relativa ai prodotti farmaceutici
che intende tutelare la salute del pubblico assicurando la sicurezza,
l'efficacia e la qualità dei medicinali.
I medicinali vegetali "tradizionali", che costituiscono un sottogruppo
dei medicinali vegetali, sono usati da almeno 30 anni, almeno 15 dei quali
nell'UE e sono destinati ad essere usati senza la supervisione di un medico
né sono somministrati mediante iniezione. Questa categoria non
si limita ai soli medicinali vegetali tradizionali europei, ma può
anche includere i prodotti della medicina cinese e ayurvedica.
La direttiva sui medicinali vegetali ha aggiornato la direttiva del 2001
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (direttiva
2001/83/CE) introducendo una procedura semplificata specificamente per
i medicinali vegetali tradizionali.
DOCUMENTO UE
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