La
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 pubblica il Decreto-Legge
6 luglio 2011, n. 98, contenente: "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria". Gli interventi operati sono distribuiti nel quadriennio
2011/2014, anche se la maggior parte degli disposizioni saranno operative
negli ultimi due anni. Ecco alcune delle principali misure del decreto:
Finanziamento del Ssn (art. 17, comma 1)
Il livello di finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato viene incrementato
dello 0,5% nel 2013 e dell'1,4% nel 2014, fissando così a priori
il tetto massimo al quale potrà arrivare il finanziamento nei primi
due anni di applicazione dei costi standard sanitari che scatteranno proprio
a partire dal 2013.
Suddivisione dei risparmi (art.17, comma 2)
Nello specifico, qualora non si dovesse raggiungere un'Intesa tra Stato
e Regioni la manovra specifica le quote percentuali e le aree di risparmio.
Per il 2013, il 30% dei risparmi si dovrà ottenere dai prezzi di
riferimento per i beni e servizi, il 40% dagli intervento sulla spesa
farmaceutica, un altro 30% dal nuovo tetto di spesa sui dispositivi medici.
Per il 2014, i nuovi ticket dovranno da soli garantire il 40% dei risparmi.
Per il resto, il 22% si dovrà ottenere dai prezzi di riferimento
per i beni e servizi, il 20% dagli interventi sulla spesa della farmaceutica
territoriale, il 15% dal nuovo tetto di spesa sui dispositivi medici e
il restante 3% ad altre misure sul personale.
Contenimento spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale (art.
17, comma 1, lettera b)
Entro il 30 giugno 2012 dovrà essere emanato un regolamento, su
proposta del Ministro della Salute di concerto con quello dell'Economia
e delle Finanze, che definisca le procedure per porre a carico delle aziende
farmaceutiche l'eventuale sforamento del tetto di spesa nella misura massima
del 35% (oggi lo sforamento della farmaceutica ospedaliera è totalmente
a carico delle Regioni). Qualora entro questa data il regolamento non
sia emanato, l'AIFA, dovrà provvedere a riesaminare l'attuale tetto
sulla spesa farmaceutica territoriale rideterminandone l'incidenza percentuale
al 12,5% della spesa complessiva, anziché al 13,3% dell'attuale
tetto (il cui sforamento è oggi a carico delle aziende farmaceutiche),
tenendo conto dei risparmi ottenibili dall'applicazione delle misure previste
dalla manovra del luglio 2010 che stabilivano la determinazione di "tabelle
di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni,
con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul
comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato
in riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi
non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei
medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente.
Nuovi ticket dal 2014 e dal 2012 nessuna copertura per evitare il ticket
di 10 euro sulle ricette per prestazioni specialistiche (art. 17, comma
1, lettera d e comma 6)
A partire dal 2014 è prevista l'introduzione di nuovi ticket sia
sulla farmaceutica che sulle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
Questi nuovi ticket saranno aggiuntivi a quelli già esistenti a
livello nazionale con la franchigia di 36,15 euro sulle prestazioni specialistiche
e di 25 euro per codici bianchi in Pronto Soccorso e a quelli sui farmaci,
già applicati in molte Regioni italiane. Le Regioni potranno in
ogni caso adottare provvedimenti di riduzione delle misure di compartecipazione
alla spesa purché siano assicurate misure alternative che rispettino
l'equilibrio economico finanziario. Garantita, invece, la copertura di
486,5 milioni per la mancata introduzione del ticket di 10 euro sulle
ricette per le visite specialistiche e la diagnostica (introdotto nel
2007 ma mai applicato) anche per i restanti mesi dell'anno 2011 (il finanziamento
in vigore copre infatti solo il periodo 1 gennaio - 31 maggio).
DOCUMENTO
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