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Linee
guida di riferimento nazionale
Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR)
PREFAZIONE AL DOCUMENTO
Nell'Unione
Europea si stima che, nonostante più del 20% della popolazione
complessiva sia rappresentata da persone di età compresa tra 0
e 16 anni, mediamente meno del 15% dei farmaci autorizzati all'uso umano
sono stati commercializzati sulla base di prove cliniche attestanti le
specifiche caratteristiche di rischio/beneficio nel bambino.
Perfino nel caso in cui tali farmaci risultano esplicitamente consentiti
all'uso pediatrico, la percentuale degli studi effettuati è inferiore
al 50%.
La mancanza di studi clinici pediatrici "ad hoc" fa si
che i farmaci vengano utilizzati nel bambino "off-label" ossia
con dosaggi, indicazioni e formulazioni non provati specificatamente per
l'età pediatrica. In Europa circa il 60% di tutte le prescrizioni
pediatriche sono off-label, con un notevole incremento di eventi avversi,
anche mortali, e una frequenza di errore terapeutico che in pediatria
risulta fino a 12 volte maggiore che per l'adulto.
Nel 2001 due importanti novità in tema di sperimentazione clinica
pediatrica sono state introdotte: a livello europeo la direttiva 2001/20/CE
e a livello nazionale il Decreto del Ministero della Sanità del
10 maggio 2001 "Sperimentazione clinica controllata in medicina generale
e in pediatria di libera scelta". La prima riguarda l'esecuzione
della sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano e sottolinea
in particolare la necessità di effettuare la sperimentazione clinica
in pediatria per migliorare il trattamento dei bambini. L'articolo 4 di
tale direttiva è interamente dedicato alla "Sperimentazione
clinica sui Minori", e fissa le condizioni essenziali che devono
essere soddisfatte affinché la sperimentazione clinica, in accordo
ai principi di Buona Pratica Clinica (GCP) e a specifiche Linee guida
per la conduzione di studi clinici in ambito pediatrico (ICH-E11-2000),
possa essere intrapresa.
La seconda novità è invece rappresentata, a livello nazionale,
dal Decreto Ministeriale del 10 maggio che ha aperto al pediatra di base
ed al medico di medicina generale la possibilità di svolgere attività
di sperimentazione clinica anche relativamente all'età pediatrica.
Obiettivo principale di tale decreto è stato quello di ricondurre
anche la sperimentazione al significato di applicazione clinica e terapeutica
non escludendola pertanto dall'ambito delle cure primarie. Tuttavia tale
Decreto non ha evidenziato la necessità di adottare un ben differenziato
approccio scientifico e metodologico nella organizzazione e nella conduzione
degli studi pediatrici rispetto a quelli in cui sono coinvolti adulti
assumendo come riferimento la specificità pediatrica intesa in
senso farmacologico, etico e metodologico.
A sostegno del Decreto 10 maggio 2001 e per rispondere alla necessità
di stabilire delle procedure per la corretta conduzione di studi clinici
pediatrici l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR) ha istituito
un Gruppo di lavoro "ad hoc" con il compito di elaborare
una "Linea guida per la conduzione della Sperimentazione Clinica
in Pediatria di base". basata sui principi e le raccomandazioni delle
Buone Pratiche Cliniche Europee.
La presente Linea guida, recepita e approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni,
assume oggi valore di legge e validità per tutti i territori regionali,
e rappresenta uno stimolo per la creazione di Gruppi di Ricerca locali
e per lo svolgimento di una adeguata attività di sperimentazione.
Successivamente il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211 che ha recepito
la Direttiva 2001/20/CE ha permesso di regolamentare le modalità
di esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per la prima
volta anche dal punto di vista legislativo.
Tra le novità introdotte da tale decreto legislativo, rientrano
le sperimentazioni cliniche sui minori che dovranno essere intraprese
soltanto se esistono determinate condizioni, quali quelle dettagliate
nell'art. 4 e di seguito riassunte:
- è indispensabile ottenere il consenso del rappresentante legale
- il minore deve avere ricevuto informazioni adatte alla sua capacità
di comprenderle ed accettarle
- il gruppo di pazienti deve trarre diretti benefici dalla sperimentazione
- le sperimentazioni devono ridurre al minimo il disagio per il minore
- il protocollo deve essere stato approvato da un Comitato Etico che si
avvale di competenze specifiche pediatriche
- l'interesse del singolo paziente prevale sugli interessi della scienza
e della società.
Si può a questo punto, sia sul piano nazionale che sul piano europeo,
considerare conclusa una sorta di fase preparatoria attraverso cui si
sono costruite le basi per un allargamento "etico" e "metodologico"
delle sperimentazioni cliniche in ambito pediatrico.
Ciò non è stato fino ad oggi sufficiente a determinare un
reale incremento degli studi clinici pediatrici.
A questo potrà solo servire una rapida approvazione della proposta
di "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai
medicinali per uso pediatrico".
Il Regolamento si pone come obiettivo quello di migliorare la sicurezza
e l'efficacia dei medicinali usati in pediatria, aumentare le informazioni
disponibili sul loro impiego, promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi
prodotti fornendo incentivi economici e stabilendo una nuova categoria
di autorizzazione di mercato, la "paediatric marketing authorisation".
La principale novità introdotta è rappresentato dall'obbligo
per le Aziende produttrici di presentare un Paediatric Investigation
Plan (PIP), un piano di valutazione pediatrica del medicinale per
ogni nuovo farmaco o variazione. Nel caso in cui si ritenga che il farmaco
possa apportare potenziali benefici terapeutici per i bambini il PIP dovrà
prevedere lo svolgimento di trial clinici disegnati per lo studio della
popolazione pediatrica mentre tali studi saranno esclusi nel caso in cui
il farmaco non è potenzialmente utile al bambino.
Il PIP che dovrà essere approvato da uno specifico Comitato Pediatrico
presso l'EMEA, che avrà il compito di favorire gli studi necessari
ed evitare quelli inutili e ripetitivi.
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